Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13936 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13936 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a MONFALCONE il 26/07/1993
avverso la sentenza del 30/05/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
il ricorso di NOME COGNOME;
Letto considerato che
il primo motivo, con cui si contesta la mancata applicazione dell’art. 54 cod. pen., risulta reiterativo di profili di censura già svolti
appello e già adeguatamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale (
5-7, ove si è correttamente sottolineata la natura non transitoria dell’occup non censurata di fatto neppure nel ricorso);
che alle medesime conclusioni è possibile pervenire con riguardo al secon motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge in ordine all’art
cod. pen. (cfr. p. 7, ove facendo corretta applicazione del disposto normativ esclusa l’operatività della causa di non punibilità della particolare tenuità
richiesta dalla ricorrente per l’abitualità del suo comportamento criminoso, a di due precedenti penali per il medesimo reato);
che il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato, poi dall’inammissibilità del ricorso consegue la sua inidoneità a introdurre il giu
impugnazione, instaurando un valido rapporto processuale, e resta preclusa possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell cod. proc. pen., quali la prescrizione del reato maturata successivamente all della sentenza impugnata con il ricorso (Sez. U, n. 32 del 22 novembre 2000, D Rv. 217266; conformi, Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001, COGNOME, Rv. 219531 Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, COGNOME, Rv. 231164, e Sez. U, n. 19601 28/02/2008, COGNOME, Rv. 239400; Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 201 COGNOME, Rv. 266818; Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, COGNOME, Rv. 273551);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, co condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento d spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d ammende.
Così deciso, il 7 marzo 2025.