Ricorso Inammissibile: La Cassazione Ribadisce i Limiti del Giudizio di Legittimità
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione gestisce un ricorso inammissibile, specialmente quando le doglianze dell’imputato non si concentrano su vizi di legge, ma tentano di ottenere una terza valutazione del merito della vicenda. La Suprema Corte ha rigettato l’impugnazione, condannando il ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione, riaffermando così i confini invalicabili del proprio sindacato.
I Fatti del Processo
Un individuo, a seguito di una condanna confermata dalla Corte d’Appello di Roma, ha proposto ricorso per cassazione. L’impugnazione si basava su due motivi principali: il primo contestava l’affermazione della sua responsabilità penale, lamentando una violazione di legge e un difetto di motivazione; il secondo motivo criticava il trattamento sanzionatorio applicato, ritenendolo ingiusto.
I Motivi del Ricorso e la Decisione della Corte
La Corte di Cassazione ha analizzato entrambi i motivi, concludendo per la loro manifesta infondatezza e, di conseguenza, per l’inammissibilità dell’intero ricorso.
Primo Motivo: la contestazione sulla responsabilità
L’imputato, nel suo primo motivo, ha cercato di rimettere in discussione la sua colpevolezza. Tuttavia, la Corte ha osservato che le argomentazioni proposte non erano altro che “doglianze in punto di fatto già motivatamente respinte in appello”. In altre parole, il ricorrente non ha evidenziato un errore di diritto o un’illogicità palese nella motivazione della sentenza impugnata, ma ha semplicemente chiesto ai giudici di legittimità di riesaminare le prove e giungere a una conclusione diversa. Questa attività, definita “rivalutazione delle risultanze probatorie”, è estranea al ruolo della Cassazione.
Secondo Motivo: il trattamento sanzionatorio
Anche il secondo motivo, relativo alla pena inflitta, è stato respinto. Il ricorrente sosteneva che la motivazione della Corte d’Appello fosse carente. La Cassazione ha smentito tale affermazione, rilevando che i giudici di secondo grado avevano formulato un chiaro giudizio sulla gravità del fatto, giustificando così la sanzione. Poiché tale giudizio non presentava alcuna “illogicità manifesta”, non poteva essere messo in discussione in sede di legittimità.
Le Motivazioni
La decisione della Corte si fonda su un principio cardine del nostro sistema processuale: la netta distinzione tra il giudizio di merito e il giudizio di legittimità. I primi due gradi di giudizio (Tribunale e Corte d’Appello) hanno il compito di ricostruire i fatti e valutare le prove. La Corte di Cassazione, invece, non è un “terzo giudice” del fatto. Il suo compito, o “sindacato di legittimità”, è verificare che i giudici precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato le loro decisioni in modo logico e coerente. Un ricorso, per essere ammissibile, deve denunciare specifici errori di questo tipo, non limitarsi a proporre una lettura alternativa delle prove.
Le Conclusioni
L’ordinanza conferma che presentare un ricorso per cassazione che si risolve in una mera richiesta di riesame del merito è un’azione destinata al fallimento. La conseguenza non è solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, fissata in questo caso a tremila euro. Questa pronuncia serve da monito: l’accesso alla Corte Suprema è riservato alla contestazione di vizi specifici di legalità e logicità, non a un ultimo, infruttuoso tentativo di ribaltare l’esito del processo basandosi sugli stessi elementi fattuali già vagliati.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Perché le argomentazioni del ricorrente non denunciavano reali violazioni di legge o vizi logici della motivazione, ma miravano a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, un’attività che non è permessa alla Corte di Cassazione.
Cosa significa che la Corte di Cassazione esercita un sindacato di legittimità?
Significa che il suo compito non è decidere nuovamente chi ha torto o ragione nel merito della vicenda, ma solo controllare che la sentenza impugnata abbia applicato correttamente le norme di legge e sia sorretta da una motivazione logica e non contraddittoria.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. In questo caso, la somma è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31656 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31656 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione legge e il difetto di motivazione in ordine alla affermazione di responsab dell’imputato, è finalizzato ad ottenere, mediante doglianze in punto di fatt motivatamente respinte in appello, una rivalutazione delle risultanze probato estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazio specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merit veda, in particolare, pag. 2);
considerato che anche il secondo motivo di ricorso, attinente al trattamento sanzionatorio, non si confronta con la motivazione, additandola come carente, c che è smentito dalla lettura di pg.3, ove viene formulato un giudizio di gravit fatto che non può essere posto in contestazione in questa sede, in mancanza illogicità manifesta;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 21 giugno 2024
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