Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14155 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14155 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PARTINICO il 16/07/1978
avverso la sentenza del 04/12/2024 della Corte d’appello di Palermo
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di appello di Palermo, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la decisione del Tribunale di Palermo in composizione monocratica che, con sentenza del
12/07/2023, aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME in ordine al reato cui all’art. 76 d.lgs. 06 settembre 2011, n 159, condannandolo alla pena di mesi otto
reclusione.
2. Ricorre per cassazione l’imputato, tramite il difensore avv. NOME COGNOME deducendo vizi ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., per inosservanza o errone
applicazione della legge penale, essendosi la Corte di appello limitata a argomentare in manier esclusivamente apparente, con riferimento al trattamento sanzionatorio.
3. Tale impugnazione deve ritenersi inammissibile in sede di legittimità, atteso che l valutazione attinente ad aspetti che rientrano nel potere discrezionale del giudice di meri
laddove tale potere risulti esercitato congruamente, logicamente ed anche in coerenza con il generale principio di diritto, secondo il quale l’onere motivazionale da soddisfare non richi necessariamente l’esame di tutti i parametri fissati dall’art. 133 cod. pen. – si sottrae alle c che reclamino una rivalutazione in fatto di elementi già oggetto di valutazione, ovvero valorizzazione di dati che si assumano essere stati indebitamente pretermessi nell’apprezzamento del giudice impugnato.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone la declaratoria di inammissibili del ricorso. Segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e non potendosi escludere profili di colpa – anche di una sanzione in favore della Cassa del ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 marzo 2025.