Ricorso inammissibile: la Cassazione ribadisce i limiti del giudizio di legittimità
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha riaffermato un principio cardine del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. La Suprema Corte ha dichiarato un ricorso inammissibile perché volto a ottenere una nuova valutazione delle prove, un’attività preclusa in sede di cassazione. Questa decisione sottolinea l’importanza di formulare i motivi di ricorso in modo corretto, concentrandosi esclusivamente sulle violazioni di legge.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Bologna. L’unico motivo di ricorso sollevato dalla difesa verteva sulla presunta violazione di legge in merito alla valutazione delle prove che avevano fondato l’affermazione di responsabilità penale. In sostanza, il ricorrente contestava il modo in cui i giudici di merito avevano interpretato gli elementi probatori a suo carico.
La Decisione della Corte e il concetto di ricorso inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La Corte ha osservato che le argomentazioni presentate non configuravano una vera e propria censura per violazione di legge, bensì una richiesta, nemmeno troppo velata, di riesaminare i fatti del processo. Le lamentele, definite ‘generiche doglianze in punto di fatto’, erano già state respinte in appello e miravano a una ‘rivalutazione delle risultanze probatorie’. Questo tipo di attività è estranea al ruolo della Cassazione, il cui compito è il ‘sindacato di legittimità’, ovvero la verifica della corretta applicazione delle norme giuridiche, non la ricostruzione della vicenda fattuale.
Le Motivazioni
Nelle motivazioni, i giudici supremi chiariscono che un ricorso per cassazione, per essere ammissibile, deve indicare specifiche violazioni di legge o vizi di motivazione ben definiti, come il travisamento di una prova specifica. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso con la valutazione operata dai giudici di merito. Il ricorso in esame, invece, era ‘avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali’. Mancando l’indicazione di un errore di diritto o di un vizio logico palese nella motivazione della sentenza impugnata, il tentativo di ottenere una nuova lettura delle prove si traduce inevitabilmente in un ricorso inammissibile.
Le Conclusioni
La pronuncia ha importanti implicazioni pratiche. In primo luogo, funge da monito per i difensori sulla necessità di strutturare il ricorso per cassazione in modo tecnicamente ineccepibile, evitando di trasformarlo in un appello mascherato. In secondo luogo, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende evidenzia l’effetto deterrente contro impugnazioni dilatorie o palesemente infondate. La decisione rafforza la funzione nomofilattica della Corte di Cassazione, preservandone il ruolo di custode della legge e non di giudice dei fatti.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, invece di contestare una specifica violazione di legge, mirava a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti, un’attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione.
Cosa significa ‘sindacato di legittimità’?
Significa che la Corte di Cassazione ha il compito di controllare solo se i giudici dei gradi di giudizio precedenti hanno applicato correttamente la legge, senza poter riesaminare nel merito come si sono svolti i fatti.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La conseguenza principale è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione non consentita.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31647 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31647 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TRECENTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di RAGIONE_SOCIALE;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione legge in ordine alla prova posta a fondamento dell’affermazione di pena responsabilità dell’imputato, è finalizzato ad ottenere, mediante gener doglianze in punto di fatto già respinte in appello, una rivalutazione delle risu probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da perti individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate giudici di merito (si veda, in particolare, pag. 1);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 21 giugno 2024
Il Consibliere estensore
La Presidente