Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26773 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26773 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 17/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a ROMA il 24/11/1991
avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
rilevato che entrambi i motivi di impugnazione, con cui la ricorrente lamenta
vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità (primo motivo)
violazione di legge di cui agli artt. 52 e 59 comma 4 cod. pen. (secondo motivo mirano, piuttosto che ad una critica di legittimità, ad una diversa ricostruzion
fatto, dimenticando che, a fronte di una ‘doppia conforme’ sulla affermazione responsabilità dell’imputata, la proposizione di tesi alternative è destina
infrangersi contro il divieto, per la Corte di legittimità, di trasformarsi in merito, impedendole di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislato
di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati da giudici di merito rispettino sempre uno standard di intrinseca razionalità
capacità di rappresentare e spiegare l’iter logico seguito dal giudice per giun alla decisione;
osservato che, in particolare, le pretese contraddizioni motivazionali indicat nel ricorso (da cui deriverebbe il vizio di motivazione), non riescono a celare l’oggetto della critica, è in realtà, il peso della testimonianza della persona ‘contro’ le dichiarazioni della persona offesa, operazione quintessenzialmen riservata al giudice di merito;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 17 giugno 2025.