Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 37512 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 37512 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 20/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SARNO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 28/03/2024 del TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO che chiedeva l’annullamento con rinvio dell’ordinanza
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in qualità di Giudice dell’esecuzione, con ordinanza in data 28 marzo 2024 revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a COGNOME NOME, nato a Sarno DATA_NASCITA, con la sentenza emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore il 5 novembre 2010, irrevocabile il 15 novembre 2016, ai sensi dell’art. 168 comma 1 n. 2 cod pen, avendo egli riportato altra condanna per fatto anteriormente commesso che, cumulata con la precedente, superava i limiti di cui all’art. 163 cod. pen.
Avverso detta ordinanza proponeva ricorso il condannato tramite il proprio difensore, AVV_NOTAIO, lamentando la violazione degli artt. 130, 668 cod. proc. pen. e 185 disp. att. cod. proc. pen.
Il ricorrente rilevava l’errore in cui sarebbe incorso il giudice dell’esecuzione, poiché la sentenza concessiva del beneficio revocato era stata emessa nei confronti di NOME COGNOME, nato a Sarno DATA_NASCITA, mentre la sentenza successiva, che non consentiva il mantenimento del beneficio, era stata emessa nei confronti di COGNOME NOME, nato a Sarno DATA_NASCITA.
Secondo il ricorrente, il giudice della esecuzione avrebbe dovuto, prima di assumere una decisione, accertare l’identità del soggetto condannato con le due sentenze.
Con il secondo e correlato motivo lamentava la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, poiché nel provvedimento impugnato non sarebbe stata in alcun modo esplicitata la ragione per la quale la revoca del beneficio concesso al ricorrente fosse scaturita dalla condanna di altro soggetto.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, il AVV_NOTAIO NOME COGNOME concludeva chiedendo l’annullamento dell’ordinanza con rinvio al Tribunale di Nocera Inferiore per nuovo esame.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, in quanto fondato su una questione mai fatta valere in precedenza davanti al giudice della esecuzione.
Come ripetutamente statuito da questa Corte, in sede di ricorso per cassazione (nella specie, avverso ordinanza in materia di misure cautelari reali) non sono proponibili questioni mai prima sollevate, salvo che riguardino argomenti “nuovi”, enunciati “a sorpresa” dal giudice dell’impugnazione di merito in funzione risolutiva, allorché, per l’assoluta imprevedibilità della loro rilevanza, siano d qualificarsi come questioni «che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello», come tali decidibili dalla Corte di cassazione ai sensi dell’art. 609, comma
2, cod. proc. pen. (Sez. 3 – n. 35494 del 17/06/2021 Cc. (dep. 27/09/2021 ) Rv. 281852; Sez. 3 n. 35494 del 17/06/2021 Cc. (dep. 27/09/2021 ) Rv. 281852)
Ma anche nel caso di incidente di esecuzione, quale quello che qui occupa, il ricorso per cassazione non può devolvere questioni diverse da quelle proposte con la richiesta e sulle quali il giudice di merito non è stato chiamato a decidere; peraltro, dalla dichiarata inammissibilità in sede di legittimità non deriva, i concreto, lesione alcuna per la parte, che ben potrà far valere la diversa questione con altra richiesta, dal momento che il divieto del “ne bis in idem” non opera per le nuove istanze, fondate su presupposti di fatto e motivi di diritto prima non prospettati. (Sez. 1, n. 9780 del 11/01/2017 Cc. (dep. 28/02/2017 ) Rv. 269421; Sez. 1 n. 9780 del 11/01/2017 Cc. (dep. 28/02/2017 ) Rv. 269421).
Ed è proprio sulla base di tale premessa che deve essere letto ed interpretato il precedente richiamato dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, al fine di chiedere l’annullamento dell’impugnata ordinanza : il presupposto di quella decisione, infatti, è che il giudice dell’esecuzione sia stato investito “in executivis” da persona condannata con sentenza irrevocabile, sia dell’erronea indicazione delle sue generalità nella sentenza stessa, sia della propria estraneità al fatto (Sez. 1, Sentenza n. 13564 del 22/01/2009).
Dal provvedimento impugnato, per contro, emerge solo che il difensore stesso aveva prodotto le due sentenze, senza nulla fare valere e senza sollevare la questione della asserita non identità dei due soggetti condannati; nè il ricorrente ha prodotto, ai fini della autosufficienza del ricorso, elementi documentali dai quali sia possibile evincere il contrario, ovvero che la questione avesse fatto oggetto di rilievo nel corso dell’incidente di esecuzione.
Infatti, in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile, per genericità e difetto di autosufficienza, il motivo inteso a denunciare l’omesso esame di una richiesta (nella specie,.assoluzione dell’imputato ex art. 131-bis cod. pen.), di cui non vi sia menzione nel provvedimento impugnato, qualora non siano stati specificamente indicati, ai fini dell’inserimento nel fascicolo formato dall cancelleria del giudice “a quo” ai sensi dell’art. 165-bis, comma 2, disp. att. cod. proc. pen., gli atti da cui possa desumersi che detta richiesta era stata invece ritualmente proposta. (Sez. 1, n. 48422 del 09/09/2019 Rv. 277796)
Dunque, in difetto di evidenze di segno contrario, la questione circa la non identità dei due soggetti condannati è questione nuova, non proposta davanti al giudice dell’esecuzione e, come tale, non proponibile per la prima volta nel giudizio di legittimità.
Conseguentemente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve esser condannato al pagamento delle spese processuali, onché della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa d ammende.
Così deciso il 20 giugno 2024
Il Consigliere estensore
Il Preside COGNOME e