Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 28471 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 28471 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/07/2025
In nome del Popolo Italiano
SECONDA SEZIONE PENALE
Composta da:
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
Presidente –
Relatore –
Sent. n. sez. 1332/2025
CC – 09/07/2025
R.G.N. 15741/2025
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NOCERA INFERIORE il 12/10/1953
avverso l’ordinanza del 03/10/2024 del TRIBUNALE di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore generale COGNOME che ha chiesto che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili;
lette le conclusioni dei difensori del ricorrente, Avv. NOME COGNOME e Avv. NOME COGNOME che hanno chiesto lÕaccoglimento dei rispettivi ricorsi con ogni conseguente statuizione.
Il Tribunale di Bologna, esaminato lÕappello cautelare proposto da COGNOME COGNOME avverso lÕordinanza pronunciata in data 01/07/2025 dal Giudice per le indagini preliminari, con la quale era stata rigettata
lÕistanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, ha confermato lÕordinanza impugnata e condannato lÕimpugnante al pagamento delle spese processuali.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione con due distinti atti, per mezzo dei propri difensori, COGNOME COGNOME articolando motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dellÕart. 173 disp. att. cod. proc. pen.
3. Ricorso Avv. NOME COGNOME
3.1. Vizio della motivazione perchŽ omessa, contraddittoria e manifestamente illogica in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari con particolare riferimento al tema del pericolo di recidiva; elemento in tal senso risolutivo doveva essere ritenuto il tempo trascorso dalla commissione del reato ai sensi dellÕart. 292 cod. proc. pen.; il tempo silente non era stato in alcun modo valutato nella sua portata significativa.
3.2. Violazione di legge in relazione allÕart. 274, lett. c), cod. proc. pen. quanto al requisito dellÕattualitˆ del pericolo di reiterazione; il Tribunale ha omesso la valutazione in tal senso richiesta, affidandosi ad argomentazioni meramente suggestive, come la vicinanza dellÕindagato a NOME COGNOME, arrestato nel 1983 e deceduto da oltre un decennio, al fine di affermare la contiguitˆ con ambienti di criminalitˆ organizzata; risultano del tutto pretermesse le allegazioni difensive (consulenza difensiva che smentisce la presenza dellÕarma, dichiarazioni delle presunte parti lese del delitto di usura e delle estorsioni, con conseguente difetto anche della motivazione perchŽ omessa; infine è da ritenere erroneo il riferimento alla misura di sicurezza della casa di lavoro, irrogata e subito revocata a seguito di richiesta della difesa, cos’ come erronea la attribuzione di pericolositˆ basata su di essa).
4. Ricorso Avv. NOME COGNOME.
4.1. Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione agli artt. 274 e 275, comma 4, cod. proc. pen., atteso che non sono state in alcun modo riscontrate esigenze cautelari di eccezionale rilevanza in relazione alla etˆ del ricorrente (ultrasettantenne); la
valutazione è sostanzialmente omessa sul punto, essendosi il Tribunale limitato a considerare plurimi precedenti penali, risalenti tra lÕaltro, la sistematicitˆ e pluralitˆ dei reati oggetto di imputazione provvisoria, ancorando il giudizio nella sostanza alla gravitˆ del fatto imputato.
4.2. Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione allÕart. 275, comma 3bis, cod. proc. pen.; il giudizio di inadeguatezza quanto alla possibilitˆ di applicare la misura della detenzione domiciliare si basa su mere asserzioni e la motivazione sul punto è sostanzialmente omessa; i dati citati sono eterei e si limitano al richiamo della ventennale condanna per violazione della misura di prevenzione; occorreva una esplicita valutazione in ordine alla necessitˆ di applicare la custodia in carcere.
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili.
I motivi di ricorso sono generici in mancanza di confronto con la motivazione, oltre che manifestamente infondati, sicchŽ i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.
Il ricorrente ha, infatti, denunciato, con diverse formulazioni (violazione di legge, violazione di norme processuali e vizio della motivazione), la ricorrenza di motivazione sostanzialmente affetta da apparenza, illogicitˆ manifesta, nonchŽ contraddittorietˆ, non avendo il Tribunale sostituito la misura in atto in considerazione del tempo silente trascorso, avendo omesso di rilevare: – la carenza del requisito allÕattualitˆ del pericolo di reiterazione; – lÕetˆ del ricorrente; – il superamento della presunzione di cui allÕart. 275, comma 3bis , cod. proc. pen. in presenza di tali elementi.
I motivi di ricorso appaiono meritevoli di trattazione congiunta in quanto strettamente collegati tra loro e in parte sovrapponibili nelle argomentazioni spese.
Ci˜ posto, la Corte deve in via preliminare richiamare il costante orientamento della giurisprudenza di legittimitˆ secondo il quale il Tribunale del riesame non è tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi
limitare al controllo che lÕordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali fatti nuovi, puntualmente allegati , preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare in modo apprezzabile il quadro probatorio o ad escludere la sussistenza di esigenze cautelari, ci˜ in ragione dellÕeffetto devolutivo dellÕimpugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 45826 del 27/10/2021, DÕIppolito, Rv.28229201; Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016, Antignano, Rv. 266676-01). La sua cognizione, quindi, non pu˜ superare i confini tracciati dai motivi, anche dalla natura del provvedimento impugnato, che è del tutto autonomo rispetto all’ordinanza genetica, non dovendo riesaminare la questione della sussistenza delle condizioni di applicabilitˆ della misura, ma stabilire se il provvedimento gravato sia immune da violazioni di legge ed adeguatamente motivato in relazione all’eventuale allegazione di fatti nuovi, fermo restando il dovere di revocare la misura al venir meno delle condizioni di sua applicabilitˆ (Sez. 6, n. 45826 del 27/10/2021, DÕIppolito, Rv. 282292-01; Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016, Antignano, Rv. 26676-01; Sez. 3, n. 43112 del 07/04/2015, C., Rv. 265569-01; Sez. 1, n. 961 del 13/02/1996, Cotugno, Rv. 294696-01; Sez. 2, n. 1134 del 22/02/1995, COGNOME, Rv. 201863-01).
Il Tribunale, nel caso in esame, ha ampiamente motivato, precisando come non possa ritenersi fatto nuovo sopravvenuto rilevante, nel caso di specie, il c.d. tempo silente, atteso il brevissimo lasso di tempo trascorso dal momento di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere (pag.6) in presenza di plurimi addebiti connotati da rilevante gravitˆ ed offensivitˆ. Il ricorrente non si è affatto confrontato con tale motivazione, limitandosi a reiterare tale argomentazione, senza tenere conto tra lÕaltro di ulteriori elementi emersi carico del COGNOME a seguito della applicazione della misura cautelare, specificamente richiamati nella complessiva e logica argomentazione del Tribunale (pag. 3 quanto allÕindebita introduzione di un telefono cellulare in carcere, elementi in generale ritenuti sintomatici della necessaria applicazione al COGNOME della misura custodiale nonostante lÕetˆ dello stesso) e della mancanza di ulteriori elementi sintomatici al fine di connotare in modo inequivoco il tempo trascorso dalla applicazione della misura della custodia in carcere. Inoltre, si deve osservare che il Tribunale ha specificamente delimitato
lÕambito del proprio giudizio sulla base delle doglianze introdotte dai difensori del ricorrente, chiarendo come, in mancanza di contestazioni (come avvenuto anche in sede di riesame) sul c.d. merito indiziario ed in assenza anche solo di una effettiva allegazione di elementi nuovi, le ulteriori censure si sono concentrate nellÕarticolare una critica in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari in relazione alla misura applicata (sia con riferimento alla presunzione di adeguatezza, che tenuto conto dellÕetˆ del ricorrente) del tutto sovrapponibili a quelle proposte in sede di riesame. Tali considerazioni si risolvono dunque in una critica alla valutazione della ordinanza genetica, giˆ definitivamente affrontata con il ricorso in sede di riesame.
é stata, dunque, puntualmente rilevata la assenza di elementi nuovi in relazione ai quali poter quanto meno rivalutare lÕopportunitˆ della protrazione della misura cautelare in atto, richiamando in modo specifico gli elementi sintomatici della pericolositˆ e possibile recidivanza da riferire al ricorrente ed ampiamente vagliati dalla ordinanza genetica, anche tenuto conto dellÕetˆ del Vitolo (pag. 7 e seg.) con una specifica e chiarissima connotazione di contesto quanto alla impossibilitˆ di ritenere misura adeguata quella degli arresti domiciliari (pag. 9 in particolare dove si è valorizzato il ruolo della moglie del ricorrente e le plurime contestazioni elevate ai sensi dellÕart. 512bis proprio nella zona indicata quale possibile luogo di espletamento degli arresti domiciliari) con specifica considerazione anche dei dati personologici riferibili al Vitolo, ricavabili dalle dichiarazioni rese dallo stesso in fase di indagini e dalle condotte tenute in carcere a seguito della applicazione della misura oggetto di contestazione in questa sede. In altri termini, il tempo al quale si è riferita la parte ricorrente non è stato considerato in tal senso significativo di un allontanamento dal contesto indagato.
é stata, in altri termini, correttamente rilevata lÕassenza di ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica quanto alla situazione oggetto di valutazione al momento dellÕemissione della misura cautelare, tenuto conto altres’ della particolare gravitˆ delle condotte oggetto di contestazione
Non ricorre, dunque, alcuna violazione di legge o violazione di legge processuale, nŽ un vizio della motivazione tale da poter considerare la stessa apparente o assente, a fronte di una serie di
doglianze che si caratterizzano oggettivamente per genericitˆ ed aspecificitˆ, in mancanza di confronto con la motivazione, del tutto prive di allegazioni a supporto delle critiche articolate al provvedimento del Tribunale. Il Tribunale ha fatto buon governo del principio affermato dalla giurisprudenza di legittimitˆ secondo il quale, una volta formatosi il giudicato cautelare, solo la sopravvenienza di fatti nuovi pu˜ giustificare la rivalutazione di quelli giˆ apprezzati e rendere possibile la revoca e la modifica della misura applicata (Sez.1, n.19521 del 15/04/2010, DÕAgostino, Rv. 247208-01: Sez. 5, n. 17896 del 09/01/2009, NOME COGNOME, Rv. 243974-01; Sez. 1, n. 15906 del 19/01/2007, COGNOME, Rv. 236278-01).
In data 08/07/2025 è pervenuta presso la Cancelleria della Seconda Sezione penale comunicazione della Legione Carabinieri Campania, Stazione di Nocera inferiore, che evidenziava come dal 06/06/2025 il COGNOME risulta sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, per ordinanza n. 13370 del 2025 del Tribunale di Bologna.
Sul punto, occorre osservare che la giurisprudenza di legittimitˆ ha precisato che la sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari determina il venire meno dell’interesse dellÕultrasettantenne all’impugnazione della misura originariamente disposta per far valere anche, come nel caso di specie, la violazione dell’art. 275, comma quarto, cod. proc. pen., in quanto l’interesse permane solo se l’applicazione dell’originaria misura pu˜ costituire per l’interessato presupposto del diritto a un’equa riparazione per la custodia cautelare subita ingiustamente. (cfr. Sez. U, n. 26795 del 28/03/2006 Cc., COGNOME, Rv. 234268-01; Sez. 3, n. 21506 del 19/05/2006, COGNOME, Rv. 235526-01); il principio nella presente sede deve essere confermato. Le argomentazioni spese in precedenza in ordine alla genericitˆ e manifesta infondatezza delle censure proposte, rendono evidente la carenza di interesse nei termini appena richiamati.
I ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dellÕart. 616 cod. proc. pen.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Cos’ deciso in data 09/07/2025.
La Cons. est. La Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME