Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non riesamina i fatti
Presentare un ricorso in Cassazione richiede una profonda conoscenza dei limiti del giudizio di legittimità. Un errore comune è tentare di ridiscutere i fatti già accertati nei gradi di merito, una strategia che porta quasi inevitabilmente a una dichiarazione di ricorso inammissibile. Una recente ordinanza della Suprema Corte offre un chiaro esempio di questo principio, confermando una condanna e sanzionando il ricorrente per aver proposto motivi non consentiti in quella sede.
Il caso: la sottrazione di un bene sotto sequestro
La vicenda giudiziaria ha origine dalla condotta di un individuo, nominato custode di un veicolo sottoposto a sequestro. Invece di adempiere ai suoi obblighi, l’uomo decideva di ritirare il mezzo dal depositario originario e di spostarlo in un altro luogo. Successivamente, il veicolo veniva sottratto da questo nuovo sito. La Corte d’Appello aveva già confermato la sua responsabilità, basandosi su una precisa ricostruzione dei fatti e sulle testimonianze raccolte.
I motivi del ricorso inammissibile in Cassazione
Nonostante la chiara decisione della Corte territoriale, l’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, sollevando tre questioni principali:
1. La validità del sequestro originario.
2. La titolarità e la disponibilità effettiva del bene.
3. L’assenza dell’elemento soggettivo, ovvero la consapevolezza e la volontà di commettere il reato.
La Suprema Corte ha rapidamente liquidato tali motivi, etichettandoli come un tentativo mascherato di ottenere una nuova valutazione del merito della vicenda. I giudici hanno sottolineato come tutte queste questioni fossero già state ampiamente discusse e correttamente respinte dalla Corte d’Appello, la cui sentenza aveva fornito una motivazione logica e coerente basata sulle prove processuali.
La decisione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione si fonda su un principio cardine del nostro sistema processuale: la Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è stabilire come sono andati i fatti, ma verificare che i giudici precedenti abbiano applicato correttamente la legge e motivato in modo logico la loro decisione.
Le motivazioni
La Corte ha spiegato che i motivi presentati dal ricorrente erano ‘declinati in fatto’, ovvero miravano a proporre una ricostruzione della vicenda alternativa a quella, sgradita, accertata dalla Corte d’Appello. Questo approccio è precluso in sede di legittimità. In particolare, i giudici hanno evidenziato come la piena consapevolezza dell’imputato riguardo ai suoi obblighi di custode emergesse in modo inequivocabile dalla sua stessa condotta: l’atto di prelevare il veicolo dal luogo di deposito iniziale per ricoverarlo altrove dimostrava la sua piena coscienza degli doveri assunti e delle conseguenze della successiva asportazione. Pertanto, ogni dubbio sull’elemento soggettivo era infondato e basato su una mera rilettura delle prove.
Le conclusioni
L’ordinanza ribadisce un’importante lezione pratica: un ricorso per Cassazione deve concentrarsi su vizi di legge o di motivazione, non su una diversa interpretazione delle prove. Tentare di rimettere in discussione l’accertamento dei fatti si traduce non solo nel rigetto del ricorso, ma anche in una condanna al pagamento delle spese processuali e di una cospicua sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. La decisione, quindi, funge da monito sull’uso corretto e consapevole degli strumenti di impugnazione.
È possibile contestare davanti alla Corte di Cassazione la ricostruzione dei fatti decisa dalla Corte d’Appello?
No, la Corte di Cassazione, come chiarito in questa ordinanza, non può riesaminare i fatti del processo. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge. Un ricorso basato esclusivamente sulla contestazione dei fatti già valutati nei gradi precedenti viene dichiarato inammissibile.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende.
In questo caso, cosa ha dimostrato la consapevolezza dell’imputato?
La consapevolezza degli obblighi violati è emersa dal comportamento stesso del ricorrente. Il fatto che egli abbia personalmente ritirato il bene dal depositario originario per spostarlo in un altro luogo ha dimostrato, secondo la Corte, la sua piena coscienza degli obblighi di custodia e delle conseguenze della successiva sottrazione del bene.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1453 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1453 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a FOLIGNANO il 10/09/1959
avverso la sentenza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di NOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che i tre motivi con cui si censura la validità del sequestro, la titolarità e dispcn del bene in custodia e si esclude la sussistenza dell’elemento soggettivo risultano ( uestioni g dedotte in sede di gravame che, correttamente ritenute infondate in quella sede (ir tal senso l pagg. da 4 a 7), specie nella parte in cui si assume l’insussistenza del sequestro sul :3resuppost della durata dello stesso rispetto alla disposta confisca, sono declinati in fatto là do e ten ano ci accreditare una ricostruzione della vicenda smentita dalla Corte di appello che tu dato conto delle risultanze processuali con particolare riferimento alle dichiarazioni dei testi di polizi prima di aver osservato come proprio il ritiro del mezzo da parte del ricorrente press ) l’origina depositarlo ed il ricovero dello stesso nel luogo dal quale era stato successivament asportato fa emergere la piena consapevolezza degli obblighi assunti e dell’asportazione dell’i uto;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la c )ndanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 02/12/2024