Ricorso Inammissibile: La Cassazione Ribadisce i Suoi Limiti
L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Penale, del 21 gennaio 2025, offre un chiaro promemoria sui confini del giudizio di legittimità, confermando che un ricorso inammissibile è la conseguenza inevitabile per chi cerca di ottenere una terza valutazione dei fatti. Questo principio è fondamentale per comprendere la struttura del nostro sistema giudiziario e l’esatta funzione della Suprema Corte.
La Vicenda Processuale
Il caso trae origine dal ricorso congiunto presentato da due individui avverso una sentenza della Corte d’Appello di Salerno del 16 settembre 2024. Il fulcro della loro impugnazione si basava su un unico motivo, condiviso da entrambi: una critica alla valutazione delle prove e delle circostanze di fatto compiuta dai giudici di secondo grado. In sostanza, i ricorrenti proponevano una ricostruzione degli eventi alternativa e, a loro dire, più corretta di quella che aveva portato alla loro condanna.
Il Principio del Ricorso Inammissibile in Cassazione
La Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere le argomentazioni dei ricorrenti, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un caposaldo della procedura penale: il ruolo della Suprema Corte non è quello di un “terzo grado” di giudizio sul merito della controversia. La Cassazione non può riesaminare le prove, né sostituire la propria valutazione dei fatti a quella, logicamente argomentata, dei giudici dei gradi precedenti.
Il suo compito è esclusivamente quello di verificare la corretta applicazione delle norme di diritto e il rispetto delle regole processuali, oltre a controllare la coerenza e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Qualsiasi tentativo di indurre la Corte a una nuova e diversa lettura delle risultanze processuali è destinato a fallire.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Nelle motivazioni dell’ordinanza, i giudici supremi chiariscono che il motivo di ricorso si risolveva in una “rilettura delle emergenze processuali alternativa e antagonista a quella prospettata dalla Corte di appello”. Quest’ultima, secondo la Cassazione, aveva fornito una motivazione “adeguata, logica e priva di contraddizione di merito” in risposta alle medesime questioni già sollevate. Pertanto, i motivi del ricorso erano preclusi.
La Corte ha inoltre richiamato un importante precedente delle Sezioni Unite (sentenza Jakani, 2000), ribadendo che non è consentito saggiare la tenuta logica di una pronuncia confrontandola con “altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno”. La valutazione deve basarsi esclusivamente sulla coerenza interna della sentenza impugnata. Poiché il ricorso non denunciava vizi di legittimità, ma mirava a un riesame del merito, è stato dichiarato inammissibile.
Conclusioni: Le Conseguenze di un Ricorso Inammissibile
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato due conseguenze dirette e onerose per i ricorrenti. In primo luogo, la condanna al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, la condanna al versamento di una somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: un’impugnazione in Cassazione deve essere fondata su specifici vizi di legittimità e non può rappresentare un mero tentativo di ottenere una terza chance di valutazione dei fatti. Agire diversamente comporta non solo il rigetto del ricorso, ma anche sanzioni economiche significative.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché non contestava vizi di legittimità, ma si limitava a proporre una rilettura alternativa dei fatti e delle prove già valutati dalla Corte d’Appello, un’attività che esula dalle competenze della Corte di Cassazione.
Qual è il ruolo della Corte di Cassazione?
La Corte di Cassazione non è un giudice di terzo grado che può riesaminare il merito di una vicenda. Il suo compito è quello di garantire l’uniforme interpretazione della legge e di controllare la logicità e la coerenza della motivazione delle sentenze dei giudici di merito, senza entrare in una nuova valutazione dei fatti.
Quali sono state le conseguenze economiche per i ricorrenti?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del loro ricorso, i ricorrenti sono stati condannati a pagare le spese processuali e a versare una somma di 3.000 euro ciascuno alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6463 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6463 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/01/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato a SALERNO il 09/10/1991 COGNOME NOME nato a SALERNO il 23/03/1981
avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Lett i ricorsi presentati congiuntamente nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME;
rilevato che l’unico motivo d’impugnazione, comune a entrambi i ricorrenti, si risolve in una rilettura delle emergenze processuali alternativa e antagonista a quella prospettata dalla Corte di appello, con motivazione adeguata, logica e priva di contraddizione di merito, sviluppata in risposta alle identiche questioni di merito oggi reiterate con il ricorso;
ritenuto, pertanto, che i motivi sono inammissibili, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, 21 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presi ente