Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22890 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22890 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a VIZZOLO PREDABISSI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la corrett della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, con parti riguardo all’individuazione dell’imputato quale autore del reato, non è cons in questa sede;
che, invero, le doglianze difensive sono volte a prefigurare una rivalutazi delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante c valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al si di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici e d travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, in particolare, non sono consentite tutte le doglianze che censuran persuasività, l’adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differ comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ra in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibil credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convinc (si veda, in particolare, pag. 7 della motivazione);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d ammende.
Così deciso, il 28 maggio 2024.