Ricorso Inammissibile: La Cassazione non è un Terzo Grado di Giudizio
L’ordinanza n. 43345/2024 della Corte di Cassazione ribadisce un pilastro del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non può trasformarsi in una terza valutazione dei fatti. Quando un appello si basa esclusivamente sulla richiesta di una diversa interpretazione delle prove, il risultato è un ricorso inammissibile. Questa decisione offre un’importante lezione sui limiti e la funzione della Suprema Corte, chiarendo cosa è possibile e cosa non è possibile chiedere ai giudici di ultima istanza.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato, condannato nei primi due gradi di giudizio, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma. L’unico motivo di ricorso si concentrava sulla presunta violazione di legge e sul vizio di motivazione in relazione alle prove che avevano portato alla sua condanna. In sostanza, il ricorrente non contestava un errore di diritto, ma proponeva una lettura alternativa delle risultanze processuali, come le dichiarazioni della persona offesa, le deposizioni dei testimoni, le riprese delle telecamere e la documentazione medica, chiedendo alla Cassazione di ritenerle meno attendibili rispetto a quanto stabilito dai giudici di merito.
I Limiti al Giudizio della Cassazione e il ricorso inammissibile
La Corte Suprema ha prontamente respinto questa impostazione, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno sottolineato che la legge preclude alla Corte di Cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici di merito, ma anche di saggiare la tenuta logica della sentenza confrontandola con modelli di ragionamento alternativi. Il ruolo della Cassazione non è quello di un “terzo giudice” del fatto, ma di un “giudice della legge” (giudice di legittimità).
L’Analisi della Corte
La Corte ha osservato che i giudici d’appello avevano già affrontato le medesime censure, fornendo una motivazione logica e coerente, priva di vizi. La decisione di condanna era solidamente ancorata a un quadro probatorio chiaro e convergente, che includeva:
* La chiarezza e coerenza delle dichiarazioni della persona offesa.
* Le deposizioni testimoniali che riscontravano il racconto.
* Le riprese delle telecamere.
* La documentazione medica.
Di fronte a una motivazione così strutturata, il tentativo del ricorrente di ottenere una nuova valutazione delle prove è stato considerato un’azione non consentita dalla legge.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte si fondano su un consolidato orientamento giurisprudenziale. Viene ribadito che il giudizio di Cassazione è un controllo sulla corretta applicazione delle norme giuridiche e sulla coerenza logica del percorso argomentativo seguito dal giudice di merito. Non è una sede in cui si può rimettere in discussione l’attendibilità di un testimone o la rilevanza di una prova, a meno che la motivazione della sentenza impugnata non sia manifestamente illogica, contraddittoria o del tutto assente. Poiché nel caso di specie la Corte d’Appello aveva esplicitato in modo esauriente le ragioni del proprio convincimento, basandosi su molteplici elementi probatori, non sussisteva alcuno spazio per un intervento della Suprema Corte.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma che presentare un ricorso in Cassazione sperando in un semplice riesame del merito della causa è una strategia destinata al fallimento. Per avere successo, un ricorso deve individuare precisi errori di diritto o vizi logici macroscopici nella sentenza impugnata. Un disaccordo con la valutazione delle prove operata dal giudice non è sufficiente. Le conseguenze di un ricorso inammissibile non sono neutre: il ricorrente, oltre a vedere confermata la propria condanna, è stato obbligato a pagare le spese del procedimento e una sanzione di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. Questo serve da monito sull’importanza di un’attenta valutazione dei motivi prima di adire la Suprema Corte.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove e decidere diversamente dai giudici di primo e secondo grado?
No, la Corte di Cassazione non può sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta nei gradi precedenti. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non giudicare nuovamente i fatti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’unico motivo proposto mirava a ottenere una nuova e diversa valutazione delle fonti di prova (dichiarazioni, testimonianze, video), un’attività che è preclusa alla Corte di Cassazione.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La persona che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43345 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43345 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato per i reati contestati, prospettando un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260; Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, COGNOME, Rv. 283370; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, rispondendo alle medesime censure in fatto già oggetto di appello, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità dell’imputato (si vedano, in particolare, pagg. 6-8 sulla chiarezza e coerenza delle dichiarazioni della persona offesa, puntualmente riscontrate dalle deposizioni delle testimoni, dalle riprese delle telecamere e dalla documentazione medica in atti);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data n ottobre 2024
La Cons. est.
Il Presidente