Ricorso inammissibile: quando la Cassazione non può riesaminare le prove
Presentare un ricorso in Cassazione non significa poter ridiscutere l’intera vicenda processuale. Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce i limiti del giudizio di legittimità, confermando che il tentativo di ottenere una nuova valutazione delle prove porta inevitabilmente a un ricorso inammissibile. Analizziamo insieme questa importante decisione per capire perché.
Il caso: un ricorso contro la sentenza d’Appello
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente lamentava diverse violazioni, sia di natura processuale che sostanziale. In particolare, sosteneva che durante il processo non fossero state rispettate le norme a garanzia del diritto di difesa e che la sua colpevolezza non fosse stata provata al di là di ogni ragionevole dubbio. Il suo obiettivo era chiaro: ottenere un annullamento della condanna attraverso una riconsiderazione completa del materiale probatorio.
I motivi del ricorso e i limiti del giudizio di legittimità
Il ricorrente ha basato la sua difesa su tre motivi principali:
1. Violazioni di norme processuali: Si contestava la presunta violazione di diverse norme, tra cui quelle costituzionali e della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, in relazione a un presunto legittimo impedimento non riconosciuto in primo grado.
2. Carenza di motivazione e violazione di legge: Si criticava la sentenza per come aveva valutato le prove, chiedendo implicitamente una loro rilettura.
3. Richiesta di una nuova valutazione: Il secondo e il terzo motivo, secondo la Corte, si risolvevano in una richiesta di radicale e complessiva rilettura del materiale probatorio, in senso opposto a quello adottato dai giudici di merito e più favorevole all’imputato.
È fondamentale comprendere che la Corte di Cassazione non è un “terzo grado di giudizio” dove si possono riesaminare i fatti. Il suo compito, in “sede di legittimità”, è verificare che i giudici precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio. Non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella del tribunale o della corte d’appello.
Le motivazioni del ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dichiarandolo inammissibile con argomentazioni chiare e nette. Per quanto riguarda le presunte violazioni processuali, i giudici hanno ritenuto le censure manifestamente infondate, poiché smentite direttamente dagli atti processuali, in particolare dai verbali di udienza del primo grado. La Corte territoriale aveva già affrontato il punto, e la sua argomentazione è stata giudicata congrua.
Relativamente agli altri motivi, la Suprema Corte ha ribadito un principio cardine: non è consentito, in sede di legittimità, sollecitare una nuova e diversa lettura delle prove. Accogliere una simile richiesta significherebbe trasformare il giudizio della Cassazione in un’ulteriore valutazione di merito, compito che non le spetta. Pertanto, i motivi che mirano a una riconsiderazione dei fatti sono, per loro natura, non ammessi.
Le conclusioni: le conseguenze dell’inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso ha comportato due conseguenze dirette per il ricorrente:
1. La condanna al pagamento delle spese processuali.
2. La condanna al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa ordinanza è un monito importante: un ricorso in Cassazione deve essere fondato su vizi di legittimità (errori di diritto o vizi di motivazione evidenti) e non può essere utilizzato come un pretesto per tentare di ottenere un terzo giudizio sui fatti. La strategia difensiva deve tenere conto dei precisi limiti del ruolo della Suprema Corte per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile e le relative sanzioni economiche.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando non rispetta i requisiti di legge, ad esempio quando le censure sono manifestamente infondate o quando si chiede alla Corte di effettuare una nuova valutazione dei fatti e delle prove, compito che esula dalla sua giurisdizione di legittimità.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove di un processo?
No, non è possibile. La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo ruolo è controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione delle sentenze precedenti, non può effettuare una “radicale e complessiva rilettura del materiale probatorio”.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, il cui importo è stabilito dal giudice.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5750 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5750 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a GIRASOLE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/12/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che, quanto al primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di norme processuali in relazione agli artt. 24 Cost., 6 CEDU, 178 comma 1, lett. c), 179, 192 e 533 comma 1 cod. proc. pen., nonché la violazione di legge e la carenza motivazionale in ordine agli artt. 81, comma secondo, 648 cod. pen. e 27 Cost., le asserite violazioni di norme processuali sono manifestamente infondate, poiché smentite dagli atti (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata, ove la Corte territoriale rimanda ai puntuali ed analitici verbali di udienza di primo grado, condividendo con congrua argomentazione l’insussistenza del legittimo impedimento del ricorrente);
considerato pure che il secondo e il terzo motivo postulano – anche sotto l’aito della violazione della regola Bard – una radicale e complessiva rilettura del materiale probatorio, in senso opposto a quello fatto motivatamente proprio dai giudici di merito e viceversa favorevole all’imputato, risultando pertanto non consentiti in questa sede di legittimità;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 05/12/2023
Il Consigliere Estensore