Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26525 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26525 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 05/12/1994
avverso la sentenza del 13/01/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME,)
NOME a(
con la sentenza n. 86 del 20/&
ribadito che
, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale “dell’art. 628, secondo comma, del cod
penale, nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando “per la natura, la specie, i mezzi,
modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno del pericolo, il fatto risulti di lieve entità”.
In particolare, la sentenza n. 86 del 2024 ha precisato che “in presenza di un fattispecie astratta connotata, come detto, da intrinseca variabilità att
carattere multiforme degli elementi costitutivi «violenza o minaccia», «cosa sottratta», «possesso», «impunità», e tuttavia assoggettata a un minimo edittal
di rilevante entità, il fatto che non sia prevista la possibilità per il gi qualificare il fatto reato come dì lieve entità in relazione alla natura, alla spe
mezzi, alle modalità o circostanze dell’azione, ovvero alla particolare tenuità
danno o del pericolo, determina la violazione, ad un tempo, del primo e del terz comma dell’art. 27 Cost.”
Ritenuto che, nel caso in esame, la Corte di appello ha esaminato le prove raccolte escludendo, con motivazione logica ed aderente alle emergenze processuali, che le caratteristiche dell’azione (ed, in particolare, al trafuga del telefono: v. pag. 1 della sentenza impugnata), ritenuto che il ricorso non individua fratture logiche o travisamenti decisivi, ma si limita ad invocare una nuova valutazione delle prove al fine di ottenere u nuovo giudizio sulla sussistenza degli elementi che consentono di concedere l’attenuante; e ribadito che tale nuovo giudizio non può essere compiuto dall Corte di legittimità che non ha alcun potere di rivalutare la capacità dimostrat delle prove,
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso, il 3 giugno 2025;
DEPOSITATA