Ricorso Inammissibile: La Cassazione Ribadisce i Suoi Limiti
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. La decisione scaturisce da un caso in cui un imputato ha presentato ricorso contro una condanna, ma le sue argomentazioni sono state ritenute non idonee a superare il vaglio della Suprema Corte, portando a una dichiarazione di ricorso inammissibile. Questa pronuncia offre l’occasione per chiarire i confini tra il giudizio di merito e quello di legittimità.
I Fatti del Processo e l’Appello in Cassazione
Il caso ha origine da un ricorso presentato da un individuo contro una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Milano. L’imputato, attraverso il suo difensore, ha basato il suo unico motivo di ricorso sulla presunta violazione delle norme che regolano la motivazione della sentenza e sulla presunta scorrettezza del ragionamento seguito dai giudici d’appello per affermare la sua responsabilità penale.
In sostanza, il ricorrente non contestava un errore nell’applicazione di una norma di legge, bensì criticava il modo in cui i giudici di secondo grado avevano interpretato e valutato gli elementi di prova, proponendo di fatto una ricostruzione alternativa dei fatti.
La Valutazione dei Fatti e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha immediatamente evidenziato la criticità dell’impostazione del ricorso. I giudici supremi hanno spiegato che un appello di questo tipo tende a ottenere una “inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito”. Il sistema giudiziario italiano assegna ai tribunali di primo grado e alle Corti d’Appello (i cosiddetti “giudici di merito”) il compito esclusivo di accertare come si sono svolti i fatti e di valutare le prove. La Corte di Cassazione, invece, svolge un “giudizio di legittimità”: il suo ruolo è verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza sia logica, coerente e priva di vizi giuridici.
Chiedere alla Cassazione di “rileggere” gli elementi di fatto per giungere a una conclusione diversa da quella dei giudici di merito è un’operazione non consentita dalla legge. Questo porterebbe a snaturare la funzione della Suprema Corte, trasformandola in un terzo grado di giudizio sui fatti, ruolo che non le compete.
La Decisione della Suprema Corte e le Motivazioni
Coerentemente con questi principi, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Nella sua sintetica ma chiara motivazione, ha sottolineato come la sentenza impugnata avesse esplicitato le ragioni del proprio convincimento in modo esente da vizi logici e giuridici. Citando un consolidato orientamento delle Sezioni Unite, la Corte ha ribadito che la valutazione degli elementi di fatto è riservata in via esclusiva al giudice di merito.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si fonda sulla netta separazione dei ruoli giurisdizionali. Consentire una nuova valutazione dei fatti in sede di legittimità significherebbe sovvertire la struttura del processo penale. Il compito della Cassazione è quello di garantire l’uniforme interpretazione della legge e il rispetto delle regole processuali, non di sostituire la propria valutazione delle prove a quella, logicamente argomentata, dei giudici che hanno direttamente gestito l’istruttoria. Se la motivazione della sentenza d’appello è coerente e non contraddittoria, la Cassazione non può intervenire solo perché, forse, un’altra interpretazione dei fatti sarebbe stata possibile. L’inammissibilità è, quindi, la sanzione processuale per chi tenta di superare questo invalicabile confine.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un monito per chi intende adire la Corte di Cassazione. È essenziale che i motivi di ricorso si concentrino su questioni di puro diritto (es. errata interpretazione di una norma) o su vizi manifesti della motivazione (es. contraddittorietà palese, illogicità evidente), senza mai scivolare in una critica dell’apprezzamento delle prove. In caso contrario, il risultato sarà non solo il rigetto del ricorso, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende, come accaduto nel caso di specie, con una condanna al pagamento di tremila euro.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione chiede una nuova valutazione dei fatti?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione non ha il potere di riesaminare le prove e i fatti, compito che spetta esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado (giudici di merito).
È possibile contestare la valutazione delle prove fatta da un giudice d’appello davanti alla Cassazione?
Non è possibile contestare la valutazione nel merito, ovvero proponendo una propria interpretazione delle prove. Si può contestare solo se la motivazione del giudice d’appello presenta vizi logici evidenti o contraddizioni insanabili che la rendono giuridicamente scorretta.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Oltre alla conferma della decisione impugnata, chi propone un ricorso inammissibile viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31999 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31999 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATFO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME, ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la violazione dell’a 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., nonché la correttezza della motivaz posta a base del giudizio di responsabilità, non è consentito dalla legge in s legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di me quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le del suo convincimento (si vedano, in particolare, le pagine 4 e 5 della sent impugnata);
che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘ri degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, c condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore de Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2024
Il Consigliere Estensore
Il Presidente