Ricorso Inammissibile: Perché la Cassazione non Riapre il Processo sui Fatti
Recentemente, la Corte di Cassazione ha riaffermato un principio cardine del nostro sistema processuale, dichiarando un ricorso inammissibile e chiarendo i confini invalicabili del giudizio di legittimità. Questa decisione offre uno spunto prezioso per comprendere perché non è possibile chiedere alla Suprema Corte di effettuare una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti già esaminati nei precedenti gradi di giudizio. Analizziamo insieme i dettagli di questa importante ordinanza.
I Fatti del Caso: La Contestazione della Sentenza d’Appello
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello. Il ricorrente, nel suo unico motivo di impugnazione, contestava la logicità della motivazione della sentenza, proponendo una lettura alternativa dei dati processuali e una ricostruzione storica dei fatti differente da quella accolta dai giudici di merito. In sostanza, l’imputato chiedeva alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove e di giudicare diversamente la loro attendibilità.
La Decisione della Corte e il concetto di ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato completamente le argomentazioni del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su due pilastri fondamentali. In primo luogo, la Corte ha sottolineato che il tentativo di ottenere una nuova valutazione delle prove è estraneo alla natura del giudizio di legittimità. In secondo luogo, il ricorso è stato considerato una mera e pedissequa reiterazione di censure già sollevate e respinte in appello, prive di una critica specifica e argomentata contro la decisione impugnata.
Di conseguenza, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: I Limiti del Giudizio di Legittimità
Le motivazioni della Corte sono estremamente chiare. Viene ribadita la netta distinzione tra il ruolo del giudice di merito (Tribunale e Corte d’Appello) e quello del giudice di legittimità (Corte di Cassazione). Mentre i primi hanno il compito di analizzare le prove, ascoltare i testimoni e ricostruire i fatti, il secondo ha esclusivamente la funzione di verificare che i giudici precedenti abbiano applicato correttamente la legge e che la loro motivazione sia logica e non contraddittoria.
La Cassazione non è un “terzo grado” di giudizio dove si può rifare il processo. Non può, come specificato nell’ordinanza, “sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi” o “saggiare la tenuta logica della pronuncia” confrontandola con altri possibili modelli di ragionamento. Un ricorso che si limita a proporre una diversa interpretazione fattuale è, per sua natura, destinato all’inammissibilità.
Inoltre, la Corte ha qualificato il motivo di ricorso come “indeducibile” anche perché si limitava a riproporre le stesse doglianze già esaminate e motivatamente respinte dalla Corte d’Appello. Un ricorso, per essere ammissibile, deve contenere una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata, evidenziando vizi di legge o difetti logici manifesti, e non può essere una semplice ripetizione di argomenti già sconfessati.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per chi Intende Ricorrere in Cassazione
Questa ordinanza serve da monito: un ricorso per cassazione deve essere redatto con estrema perizia tecnica, concentrandosi unicamente sui vizi di legittimità. Chi intende impugnare una sentenza di condanna davanti alla Suprema Corte deve essere consapevole che non avrà una nuova occasione per discutere i fatti. L’attenzione deve essere focalizzata sull’individuazione di errori nell’applicazione delle norme giuridiche o di palesi illogicità nel ragionamento del giudice d’appello. Insistere su una diversa valutazione delle prove è una strategia processuale destinata al fallimento, con l’ulteriore conseguenza della condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte lo ha dichiarato inammissibile perché il ricorrente chiedeva una nuova valutazione delle prove e dei fatti, compito che non spetta alla Cassazione in quanto giudice di legittimità. Inoltre, il ricorso si limitava a ripetere le stesse argomentazioni già respinte dalla Corte d’Appello, senza muovere una critica specifica alla sentenza impugnata.
Qual è la differenza tra un giudice di merito e un giudice di legittimità?
Il giudice di merito (come il Tribunale o la Corte d’Appello) analizza le prove e ricostruisce i fatti per decidere una causa. Il giudice di legittimità (la Corte di Cassazione) ha invece il solo compito di verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza non presenti vizi logici, senza poter riesaminare i fatti.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, viene respinto senza che la Corte ne esamini il merito. Il ricorrente è di norma condannato al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19837 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19837 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ANDRIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/03/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME,
Ritenuto che con l’unico motivo di ricorso si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando la illogicità della motivazione sulla base della divèrsa lettura dei dati processuali e di CI n una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova. Una tale modalità d’impugnazione non è consentita in sede di legittimità, per come spiegato dalla Corte di cassazione, che ha chiarito che al giudice di legittimità non è demandato il compito di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, né quello di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
Ritenuto, che lo stesso motivo risulta altresì indeducibile perché fondato su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese con corretti argomenti giuridici dalla corte di merito, dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 6 marzo 2024