Ricorso inammissibile: quando la Cassazione non può riesaminare i fatti
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un chiaro esempio di come funziona il giudizio di legittimità e delle ragioni che portano a un ricorso inammissibile. Quando un imputato si rivolge alla Suprema Corte, non può chiedere ai giudici di rivedere come sono andati i fatti o di esprimere un giudizio più benevolo. Il compito della Cassazione è un altro: verificare che la legge sia stata applicata correttamente. Analizziamo questo caso per capire meglio questi principi fondamentali.
I Fatti del Caso
Un cittadino, a seguito di una segnalazione, veniva coinvolto in un’interazione con le forze dell’ordine che culminava all’interno di una stazione dei Carabinieri. La Corte d’Appello, confermando la sentenza di primo grado, lo aveva ritenuto responsabile per una reazione aggressiva tenuta all’interno dei locali della stazione. L’imputato, non accettando la condanna, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, basandolo su due motivi principali: una diversa interpretazione dei fatti e la richiesta di una pena più lieve.
La Decisione della Corte di Cassazione
Con l’ordinanza in commento, la Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza del ricorrente, ma si concentra esclusivamente sulla correttezza formale e sostanziale dell’appello presentato. La conseguenza diretta di questa declaratoria è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: il confine tra merito e legittimità e il ricorso inammissibile
La Corte ha spiegato in modo dettagliato perché i motivi presentati non potevano essere accolti. La ragione fondamentale risiede nella distinzione tra il giudizio di merito (proprio del Tribunale e della Corte d’Appello) e il giudizio di legittimità (esclusivo della Corte di Cassazione).
Il Primo Motivo: la Rivalutazione dei Fatti
Il primo motivo del ricorso criticava la ricostruzione dei fatti operata dalla Corte d’Appello. Il ricorrente chiedeva, in sostanza, una nuova e diversa valutazione delle prove, in particolare delle dichiarazioni degli agenti. La Cassazione ha ribadito che una simile richiesta è preclusa in sede di legittimità. Il suo compito non è stabilire ‘come sono andate le cose’, ma solo controllare che il ragionamento del giudice di merito (in questo caso, la Corte d’Appello) sia logico e non contraddittorio. Poiché la Corte d’Appello aveva motivato in modo non illogico la propria decisione, basandosi sulla reazione aggressiva avvenuta in caserma, la Cassazione non ha potuto intervenire.
Il Secondo Motivo: il Trattamento Sanzionatorio
Con il secondo motivo, il ricorrente lamentava un trattamento sanzionatorio troppo severo, chiedendo un giudizio più benevolo. Anche in questo caso, la Cassazione ha sottolineato che la determinazione della pena è una valutazione di merito, riservata al giudice che ha esaminato il caso nel dettaglio. La Corte di legittimità può intervenire solo se la pena è palesemente sproporzionata o se la sua motivazione è del tutto assente o illogica. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva correttamente ponderato gli elementi, riconoscendo le attenuanti generiche ma ritenendole solo equivalenti alla recidiva reiterata, una decisione considerata non arbitraria e, quindi, non censurabile in Cassazione.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale del nostro sistema processuale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si può ridiscutere l’intero processo. È uno strumento di controllo sulla corretta applicazione della legge. Chi intende presentare un ricorso alla Suprema Corte deve formulare censure che attengono a violazioni di legge o a vizi logici della motivazione, non a una diversa interpretazione delle prove. Proporre un ricorso inammissibile non solo non porta al risultato sperato, ma comporta anche conseguenze economiche significative per il ricorrente, come la condanna alle spese processuali e al pagamento di una sanzione alla Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché chiedeva alla Corte di Cassazione di riesaminare i fatti del caso e di esprimere un giudizio più benevolo sulla pena, compiti che spettano ai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello) e non al giudice di legittimità.
Qual è la differenza tra un giudizio di merito e uno di legittimità?
Il giudizio di merito accerta i fatti e decide sulla colpevolezza o innocenza. Il giudizio di legittimità, proprio della Corte di Cassazione, si limita a verificare che i giudici di merito abbiano applicato correttamente la legge e che la loro motivazione sia logica e coerente, senza entrare in una nuova valutazione delle prove.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso fissata in 3.000 euro, a favore della Cassa delle ammende, a causa della colpa nell’aver promosso un ricorso privo dei presupposti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14816 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14816 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso,
OSSERVA
Ritenuto che i motivi di ricorso sono genericamente formulati e volti a sollecitare un diverso approccio valutativo, inerente al merito ma precluso in questa sede, a fronte di quanto rilevato dalla Corte, che ha dato non illogicamente rilievo alle dichiarazioni degli operanti in ordine alla aggressiva reazione del ricorrente all’interno della Stazione dei Carabinieri, a prescindere da quanto accaduto fuori della Caserma e dal possibile fraintendimento originato dalla segnalazione di una passante circa una sospetta condotta del ricorrente;
Ritenuto che il secondo motivo, riguardante il trattamento sanzionatorio, è volto solo a sollecitare un più benevolo giudizio nel quadro di una valutazione di merito, non consentita in sede di legittimità, dovendosi invece considerare la non arbitraria ponderazione del quadro personologico, che ha condotto la Corte a respingere l’appello del Procuratore generale e a confermare l’applicazione delle attenuanti generiche, peraltro ritenute non più che equivalenti alla recidiva reiterata;
Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende,
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 16 febbraio 2024
Il Consiglie5e estensore
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Il Pridnte