Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28922 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28922 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI BARI
nel procedimento a carico di:
NOME nato a BARI il 13/06/1974
inoltre: ISTITUTO RAGIONE_SOCIALE
avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
– Rilevato che il Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di appello di Bari ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, che ha confermato la sentenza del Tribunale
di Bari, con cui NOME COGNOME è stato assolto;
– Ritenuto che il primo motivo di ricorso – che contesta la violazione di legge per apparenza della motivazione relativa alla valutazione delle prove poste alla base del giudizio di assoluzione
– non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nell pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di
merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso
(Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014,
COGNOME e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altri, Rv. 243838).
– Ritenuto che il secondo motivo di ricorso – che denunzia la violazione di legge per non essere stati ritenuti integrati gli elementi costitutivi del reato contestato – non è consentito
legge in sede di legittimità, in quanto generico e versato in fatto, non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata, che ben argomenta le ragioni per cui il fatto non sussiste. Invero, il motivo di ricorso si risolve nell’invocazione di una rivalutazione degli elementi probato al fine di trarne delle conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito. Tuttavia, esu dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto post fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per i ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, COGNOME, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260);
Preso atto della comunicazione difensiva, pervenuta tramite p.e.c., relativa alla nomina dell’Avv. NOME COGNOME
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 25/06/2025.