Ricorso Inammissibile in Cassazione: Quando la Rivalutazione dei Fatti è Vietata
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. La decisione ha dichiarato un ricorso inammissibile, poiché le motivazioni addotte dall’imputato non miravano a denunciare vizi di legge, bensì a ottenere una nuova valutazione delle prove, attività preclusa alla Suprema Corte. Questo caso offre un’importante lezione sui limiti e la funzione del ricorso in Cassazione.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Catania. L’imputato, condannato nei gradi di merito, ha adito la Corte di Cassazione lamentando la violazione di legge, il vizio di motivazione e il travisamento della prova. Secondo la difesa, la sentenza impugnata si basava su una valutazione errata delle risultanze processuali, in particolare delle dichiarazioni testimoniali e della documentazione agli atti. L’obiettivo del ricorrente era chiaro: sollecitare la Suprema Corte a riconsiderare il materiale probatorio per giungere a una diversa conclusione sulla sua responsabilità penale.
La Decisione della Corte: il Ricorso è Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha respinto categoricamente le richieste del ricorrente. Gli Ermellini hanno qualificato l’impugnazione come un tentativo di ottenere una rivalutazione delle prove, attività estranea al ‘sindacato di legittimità’. La decisione di dichiarare il ricorso inammissibile si fonda sulla constatazione che le censure sollevate non individuavano specifici errori di diritto o palesi travisamenti della prova, ma si limitavano a proporre una lettura alternativa e più favorevole delle medesime prove già esaminate e ritenute attendibili dai giudici di merito. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: il Ruolo della Cassazione e il Sindacato di Legittimità
La motivazione della Corte è lapidaria e didattica. Viene spiegato che il ruolo della Cassazione non è quello di stabilire chi ha torto o ragione nel merito della vicenda, ma di assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge. Questo controllo, definito ‘sindacato di legittimità’, impedisce alla Corte di sostituire la propria valutazione dei fatti a quella compiuta dai giudici di primo e secondo grado. Le critiche mosse dal ricorrente, qualificate come ‘doglianze in punto di fatto’, sono state ritenute un tentativo di superare questo limite. Il presunto ‘travisamento della prova’ non è stato riconosciuto, in quanto non si è dimostrato che il giudice di merito avesse letto una prova affermando qualcosa che essa palesemente non diceva, ma si è semplicemente contestata l’interpretazione logica che ne era stata data. La Corte ha quindi riaffermato che, in assenza di vizi logici manifesti o di errori giuridici, la valutazione delle prove è insindacabile in sede di legittimità.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza serve come monito per chi intende presentare ricorso in Cassazione. È essenziale che i motivi di impugnazione siano rigorosamente ancorati a questioni di diritto. Un ricorso che si limita a criticare l’apprezzamento dei fatti operato dal giudice di merito, senza evidenziare un’errata applicazione di norme o un’illogicità manifesta nella motivazione, è destinato a essere dichiarato inammissibile. La conseguenza non è solo la conferma della condanna, ma anche l’aggravio di ulteriori spese e sanzioni. Per i legali, ciò implica la necessità di un’attenta e scrupolosa redazione del ricorso, focalizzandosi esclusivamente sui profili che rientrano nella giurisdizione della Suprema Corte, per evitare un esito processuale sfavorevole e costoso per il proprio assistito.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché mirava a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti, un’attività che esula dalla competenza della Corte di Cassazione, la quale svolge un controllo di mera legittimità.
Cosa si intende per ‘sindacato di legittimità’?
Significa che la Corte di Cassazione non riesamina il merito della causa (cioè i fatti), ma si limita a verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e che la motivazione della sentenza sia logica e non contraddittoria.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della decisione?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6897 Anno 2025
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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6897 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 14/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a CATANIA il 14/04/1967
avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge, il vizio di motivazione e il travisamento della prova posta a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, è finalizzato ad ottenere, mediante doglianze in punto di fatto proposte e adeguatamente respinte in appello, una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito (si vedano, in particolare, pagg. 10-13 sulle dichiarazioni lineari, logiche e riscontrate dal teste di p.g. e dalla documentazione in atti);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 14 gennaio 2025
Il Presidente