Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7828 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7828 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/11/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a AVELLINO il 14/12/1977 NOME nato a CASCINA il 13/12/1976
avverso la sentenza del 05/03/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi presentati nell’interesse di COGNOME NOME e di NOME; considerato che i motivi di entrambi i ricorsi si fondano sulla base di una diversa lettura dei dati processuali, di una differente ricostruzione storica dei fatti e di un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260);
che, nel caso di specie, i giudici dell’appello hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento, non specificamente contestate in questa sede;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, 11 19 novembre 2024.