Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Rigetta la Rilettura dei Fatti
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio dei limiti del giudizio di Cassazione, ribadendo un principio fondamentale del nostro sistema processuale: la Suprema Corte non è un terzo grado di merito. Quando un ricorso si limita a contestare la valutazione delle prove, senza evidenziare vizi di legge, il suo esito è segnato: si tratta di un ricorso inammissibile, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. Analizziamo insieme la decisione per comprenderne le ragioni e le implicazioni.
Il Contesto Giudiziario e i Motivi del Ricorso
Il caso nasce dal ricorso di un soggetto condannato dalla Corte d’Appello di Milano per questioni legate all’utilizzo di fatture ritenute false. L’imputato, nel tentativo di ribaltare la sentenza, ha presentato ricorso in Cassazione lamentando un presunto vizio di motivazione nella decisione dei giudici di merito. Sostanzialmente, il ricorrente contestava l’affermazione della sua responsabilità penale, cercando di rimettere in discussione gli elementi probatori che avevano portato alla sua condanna.
La Valutazione della Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere le argomentazioni del ricorrente, qualificando il ricorso come inammissibile. I giudici hanno spiegato che le critiche mosse alla sentenza d’appello non erano vizi di legittimità (cioè errori nell’applicazione della legge o palesi illogicità nel ragionamento), ma semplici “doglianze in punto di fatto”.
In altre parole, il ricorrente non stava sostenendo che la Corte d’Appello avesse applicato male una norma, ma che avesse valutato male le prove. Si trattava, secondo la Cassazione, di un tentativo di ottenere una “rilettura del materiale probatorio”, un’attività preclusa in sede di legittimità. La Corte ha inoltre sottolineato che le censure erano meramente riproduttive di argomentazioni già respinte in appello con una motivazione logica e coerente. I giudici di merito avevano infatti basato la loro decisione sulla:
* Natura fittizia dei fornitori;
* Genericità e identità delle fatture;
* Irreperibilità dei soggetti emittenti.
Questi elementi, valutati nel loro complesso, costituivano una base fattuale solida, la cui valutazione non era manifestamente illogica e, quindi, non poteva essere criticata in Cassazione.
Le Conseguenze Economiche del Ricorso Inammissibile
L’inammissibilità del ricorso non è priva di conseguenze. Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, quando non si ravvisa un’assenza di colpa nel determinare la causa di inammissibilità, il ricorrente viene condannato non solo al pagamento delle spese del procedimento, ma anche di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. In questo caso, la Corte ha ritenuto equa una sanzione di 3.000 euro.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte è lapidaria e si fonda su un principio cardine: il ruolo della Cassazione. Il giudizio di legittimità serve a garantire l’uniforme interpretazione della legge e a controllare la logicità delle motivazioni, non a rivedere nel merito la ricostruzione dei fatti. Il ricorso è stato giudicato inammissibile proprio perché si allontanava da questo perimetro, proponendo una rivalutazione delle prove che spetta esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado. La Corte ha ritenuto che le argomentazioni del ricorrente non facessero emergere alcun profilo di “illogicità manifesta” nella sentenza impugnata, ma si traducessero in mere critiche fattuali.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito importante per chi intende adire la Corte di Cassazione. È fondamentale comprendere che non si può sperare di ottenere un nuovo processo sui fatti. Il ricorso deve essere tecnicamente ben impostato, concentrandosi su specifici errori di diritto o su vizi logici così gravi da rendere la motivazione incomprensibile o contraddittoria. Tentare di contestare semplicemente l’interpretazione delle prove data dai giudici di merito non solo è inutile, ma espone anche al rischio concreto di subire una condanna economica aggiuntiva, rendendo la sconfitta processuale ancora più onerosa.
Per quale motivo principale la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché non sollevava vizi di legittimità o illogicità manifeste, ma si limitava a mere doglianze in punto di fatto, cercando di ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, attività non consentita in sede di legittimità.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Su quali elementi si basava la sentenza di merito per affermare la falsità delle fatture?
La sentenza di merito aveva affermato la falsità delle fatture sulla base della natura fittizia dei fornitori, della genericità e identità delle fatture stesse e dell’irreperibilità dei soggetti che le avevano emesse.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7648 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7648 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il ricorso promosso nell’interesse di COGNOME COGNOME, che deduce il vizio motivazione in ordine all’affermazione della penale responsabilità, è inammissibile in quan lungi dall’evidenziare profili di illogicità manifesta emergenti dal provvedimento impugna costituito da mere doglianze in punto di fatto, tese a una rilettura del materiale probat peraltro meramente riproduttive di censure che la Corte di merito ha rigettato con u valutazione di fatto non manifestamente illogica – e quindi non censurabile in sede legittimità – avendo ribadito la falsità delle fatture indicate nella dichiarazione sulla b natura fittizia dei fornitori, della genericità e dell’identità delle fatture, dell’ir soggetti (cfr. p. 7-9 della sentenza impugnata);
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvis assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 1 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024.