Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13626 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13626 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ADRANO il 22/05/1987
avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
‘NO N
ur)
visti gli atti e la sentenza impugnata;
visto il ricorso di NOME NOME
OSSERVA
Ritenuto che tutti i motivi di ricorso sono riproduttivi di censure già adeguatamen
confutate dalla Corte di appello che, quanto al primo motivo di ricorso, ha rilevato come dichiarazioni rese spontaneamente dal coimputato, nei cui confronti la è definitiva, sono sta
acquisite con il consenso delle parti, quanto alla responsabilità (secondo, terzo, quarto e qu motivo), ha messo in evidenza i plurimi elementi che – oltre alle accuse del coimputato che aveva
dichiarato di aver ricevuto dal ricorrente la carta di credito e, necessariamente, il PIN c consentiva l’utilizzo – davano conto della responsabilità del COGNOME, deponendo in tal senso
le dichiarazioni rese dai testi di polizia giudiziaria, del personale della ditta presso cui l’imputato, il contenuto dei tabulati telefonici da cui emergevano i contatti con il coimputat
tali dati probatori erano univoci quanto a strumentalità della falsa denuncia di smarrimento de carta di credito, presentata dal COGNOME solo dopo essere stato scoperto;
rilevato che il ricorrente, attraverso una non consentita parziale analisi dei dati pro complessivamente apprezzati dalla Corte di appello, tenta di accreditare una alterativa rilett degli stessi, operazione inefficace nella parte in cui la ricostruzione prospettata contrasta c logica e completa ricostruzione contenuta nelle sentenze di merito;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21/03/2025.