Ricorso inammissibile in Cassazione: quando la ripetitività costa cara
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non è una formalità. Un’ordinanza recente della Suprema Corte chiarisce le severe conseguenze di un ricorso inammissibile, soprattutto quando questo si limita a riproporre argomenti già valutati e respinti nei gradi precedenti. Analizziamo insieme la decisione per capire perché non basta insistere sugli stessi punti per sperare in un esito diverso.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bologna. L’oggetto della doglianza era specifico: il ricorrente lamentava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Si tratta di quegli elementi che, pur non essendo previsti espressamente come attenuanti, possono essere apprezzati dal giudice per ridurre la pena in considerazione delle modalità del fatto o della personalità dell’imputato.
Tuttavia, la questione era già stata ampiamente discussa e decisa negativamente dal giudice del merito, ovvero la Corte d’Appello, con argomentazioni giuridiche ritenute corrette.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha posto fine al percorso giudiziario in modo netto. I giudici supremi hanno dichiarato il ricorso inammissibile.
La decisione non è entrata nel merito della richiesta di attenuanti, ma si è fermata a un livello procedurale precedente. La conseguenza diretta di questa declaratoria è stata duplice e severa per il ricorrente:
1. Condanna al pagamento delle spese processuali: una conseguenza standard per chi perde un’impugnazione.
2. Condanna al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende: una sanzione pecuniaria aggiuntiva che punisce l’abuso dello strumento processuale.
Le Motivazioni dietro un Ricorso Inammissibile
La motivazione della Corte è lapidaria e istruttiva. Il ricorso è stato giudicato “meramente riproduttivo” di censure già adeguatamente vagliate e disattese dal Giudice di merito. In altre parole, l’appellante non ha introdotto nuovi profili di illegittimità della sentenza impugnata, ma si è limitato a ripetere le stesse argomentazioni già respinte in appello.
Questo comportamento processuale non è ammesso in sede di legittimità. La Corte di Cassazione non è un terzo grado di merito dove si possono ripresentare all’infinito le stesse questioni fattuali. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non riesaminare i fatti. Un ricorso che non denuncia vizi di questo tipo, ma insiste su una diversa valutazione delle prove o delle circostanze già considerate, è destinato a essere dichiarato inammissibile.
Inoltre, la Corte ha sottolineato che la condanna alla sanzione pecuniaria è giustificata dal fatto che il ricorrente ha agito con colpa nel determinare la causa di inammissibilità, citando a supporto una fondamentale sentenza della Corte Costituzionale (n. 186 del 2000).
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale penale: il ricorso per Cassazione deve essere fondato su motivi specifici e nuovi, che attengono a violazioni di legge o a vizi logici della motivazione, e non può essere una semplice riproposizione dei motivi d’appello. Chi intenta un’impugnazione con argomenti ripetitivi o palesemente infondati non solo non otterrà il risultato sperato, ma andrà incontro a significative conseguenze economiche. La decisione serve da monito: l’accesso alla giustizia deve essere esercitato con responsabilità, evitando di sovraccaricare il sistema giudiziario con ricorsi pretestuosi che si traducono unicamente in un costo per chi li propone.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché si limitava a riproporre motivi di censura, relativi alla mancata concessione delle attenuanti generiche, che erano già stati correttamente esaminati e respinti dal giudice di merito (la Corte d’Appello).
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in 3.000 euro, a favore della Cassa delle ammende.
La sanzione pecuniaria è sempre automatica in caso di inammissibilità?
Sì, la sanzione è una conseguenza prevista dalla legge, a meno che il ricorrente non riesca a dimostrare di aver proposto l’impugnazione senza colpa. In questo caso, la Corte ha ritenuto che la riproposizione di motivi già discussi costituisse una causa di inammissibilità imputabile alla colpa del ricorrente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42928 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42928 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 18/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il motivo di ricorso è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili d censura in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito;
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 settembre 2023
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