Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta ai Motivi Ripetitivi
L’esito di un processo non è sempre definitivo dopo la sentenza di appello. Esiste un ulteriore grado di giudizio, quello davanti alla Corte di Cassazione. Tuttavia, l’accesso a questa suprema giurisdizione è tutt’altro che scontato. Un’ordinanza recente ci offre un chiaro esempio di come un appello possa essere fermato sul nascere, quando viene dichiarato un ricorso inammissibile. Questo accade quando i motivi presentati non sono nuovi, ma si limitano a ripetere argomentazioni già esaminate e respinte nei gradi precedenti, come nel caso che analizzeremo.
Il Caso in Esame: Un Appello contro il Diniego delle Attenuanti Generiche
La vicenda giudiziaria ha origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Napoli. Tra i vari motivi di doglianza, spiccava quello relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Si tratta di elementi che, se accolti dal giudice, possono portare a una significativa riduzione della pena. La difesa sosteneva che la Corte d’Appello avesse errato nel negare tale beneficio.
Il caso è quindi approdato sui banchi della Suprema Corte di Cassazione, con la speranza di ottenere una revisione della decisione e, di conseguenza, un trattamento sanzionatorio più mite. Tuttavia, l’esito è stato sfavorevole per il ricorrente.
La Decisione della Suprema Corte sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con una sintetica ma incisiva ordinanza, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della questione (se le attenuanti fossero dovute o meno), ma si ferma a un livello precedente, quello procedurale. La conseguenza diretta per il ricorrente è stata non solo la conferma della condanna, ma anche l’aggiunta di un’ulteriore sanzione: il pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: La Mera Ripetizione di Argomenti Già Valutati
Il cuore della decisione risiede nella motivazione con cui la Corte ha giustificato l’inammissibilità. I giudici hanno rilevato che il motivo di ricorso relativo alle attenuanti generiche era semplicemente “meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito”. In parole semplici, l’avvocato del ricorrente non ha presentato nuove argomentazioni legali o evidenziato specifici errori di diritto commessi dalla Corte d’Appello. Ha, invece, riproposto le stesse identiche lamentele già discusse e respinte.
Questo punto è fondamentale per comprendere il ruolo della Cassazione. Essa non è un “terzo grado” di processo dove si possono riesaminare i fatti. Il suo compito è la “valutazione di legittimità”, ovvero assicurarsi che la legge sia stata applicata correttamente. Riproporre questioni di merito già decise esula da tale compito e trasforma il ricorso in un tentativo inefficace di ottenere una nuova valutazione dei fatti, destinato a fallire.
Conclusioni: L’Importanza di Formulare Motivi di Ricorso Nuovi e Specifici
L’ordinanza in esame è un monito importante: per avere successo in Cassazione, non basta essere in disaccordo con la decisione precedente. È indispensabile strutturare un ricorso con motivi specifici, che attacchino la sentenza impugnata per vizi di legge o per manifesta illogicità della motivazione. La mera riproposizione di argomenti già valutati non solo è inutile, ma è anche controproducente, portando a una declaratoria di ricorso inammissibile e a un aggravio di spese per il condannato. La strategia difensiva deve evolversi a ogni grado di giudizio, adattandosi al ruolo specifico del giudice che si ha di fronte.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato era una mera riproduzione di argomenti già adeguatamente esaminati e respinti dal giudice di merito, senza sollevare nuove questioni di legittimità.
Qual era l’oggetto del motivo di ricorso respinto?
Il motivo di ricorso respinto riguardava la richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che la corte di merito aveva negato.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19771 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19771 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 05/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a CASERTA il 27/01/1987
avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
N. 3586/25 ARGIENTO
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 337
cod. pen.);
Esaminati i motivi di
ricorso;
Ritenuto che i primi due motivi dedotti con il ricorso, aventi a oggetto
violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento, rispettivamente, alla mancata applicazione della ipotesi di cui all’art. 89 cod. pen. nonché alla
riqualificazione del reato di cui al capo b) di imputazione, in quello di lesioni personali colpose, esulano dalla valutazione di legittimità perché totalmente
generici, là dove si limitano a mere enunciazioni apodittiche senza indicare gli elementi, pretermessi dal giudice del merito, utili al fine di addivenire
all’accoglimento dei relativi motivi di appello. In ogni caso, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale (cfr. pag. 3 della sentenza
impugnata);
che, il terzo motivo di ricorso, con cui si censura per violazione di legge la decisione impugnata ove ha negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, esula dalla valutazione di legittimità là dove risulta meramente riproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 05/05/2025