Ricorso Inammissibile: Quando i Motivi Generici Portano alla Condanna
Presentare un ricorso in Cassazione richiede rigore e specificità. Un ricorso inammissibile non solo vanifica la possibilità di una revisione del giudizio, ma comporta anche conseguenze economiche significative per il ricorrente. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi di impugnazione porti a una declaratoria di inammissibilità, sottolineando l’importanza di una difesa tecnica e puntuale.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente, attraverso il suo difensore, contestava la decisione di secondo grado, chiedendo in particolare l’applicazione della pena nel “minimo assoluto”. Tuttavia, la richiesta non era supportata da argomentazioni specifiche che andassero a confutare il ragionamento esposto nella sentenza impugnata.
La Decisione sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato l’atto e lo ha dichiarato inammissibile. La decisione si basa su una valutazione preliminare dei motivi proposti, ritenuti non conformi ai requisiti stabiliti dalla legge per l’accesso al giudizio di legittimità. Invece di entrare nel merito della questione, la Corte ha rilevato un vizio procedurale insuperabile che ha impedito la discussione della richiesta del ricorrente.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha fondato la sua decisione su ragioni chiare e precise. In primo luogo, il ricorso era basato su “motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità”. Questo significa che le censure mosse dal ricorrente non rientravano tra quelle che possono essere fatte valere davanti alla Cassazione, la quale giudica solo sulla corretta applicazione della legge e non sui fatti.
In secondo luogo, i motivi erano stati formulati con “clausole di stile e frasi apodittiche”. In altre parole, il ricorso conteneva affermazioni generiche e asserzioni non dimostrate, prive di un’analisi critica e puntuale della motivazione della sentenza impugnata. La richiesta di applicazione del minimo della pena, ad esempio, era stata avanzata senza indicare le ragioni di fatto e di diritto che avrebbero dovuto giustificarla, ignorando completamente la puntuale motivazione fornita dalla Corte d’Appello su quel punto.
La Corte ha quindi rilevato una totale mancanza di specificità, elemento essenziale per un ricorso in Cassazione. L’atto di impugnazione deve dialogare criticamente con la decisione che si contesta, individuandone le presunte pecche logiche o giuridiche, e non limitarsi a riproporre richieste in modo astratto.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Le conseguenze di un ricorso inammissibile sono severe. Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Oltre a ciò, ha imposto il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria che si aggiunge alle spese processuali.
Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale: l’accesso alla giustizia, specialmente in sede di legittimità, è subordinato al rispetto di regole precise. Un ricorso non può essere un mero lamento o una generica contestazione, ma deve essere un atto tecnico, argomentato e specifico, capace di evidenziare i vizi della decisione impugnata in modo chiaro e pertinente. Per gli avvocati e i loro assistiti, questa ordinanza serve da monito sulla necessità di redigere atti di impugnazione accurati e ben fondati per evitare non solo una sconfitta processuale, ma anche un aggravio di costi.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché era fondato su motivi generici, espressi con clausole di stile e frasi apodittiche, privi di una critica specifica e puntuale alla motivazione della sentenza impugnata.
Cosa si intende per “clausole di stile” e “frasi apodittiche” in un ricorso?
Significa che il ricorso utilizzava formule standard e affermazioni non supportate da prove o argomentazioni, senza contestare in modo specifico e motivato le ragioni esposte nel provvedimento che si intendeva impugnare.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46472 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46472 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 15/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a PALERMO il 09/10/1969
avverso la sentenza del 08/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
·17/ RG 22631
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede legittimità, in quanto costituiti da censure espresse con clausole di stile e frasi apodittiche della puntuale enunciazione dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato ritenuto che la pretesa “del minimo assoluto della pena” non ne menziona le ragioni di fatto e di diritto nonostante la puntuale motivazione contenuta a pag. 2 della %sentenza; rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 cod. pr pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 novembre 2024
La Presidér4
La Consigliera