Ricorso Inammissibile: La Cassazione Boccia i Motivi Generici e Ripetitivi
Presentare un ricorso in Cassazione richiede il rispetto di requisiti formali e sostanziali ben precisi. Una recente ordinanza della Suprema Corte ribadisce un principio fondamentale: i motivi di impugnazione non possono essere vaghi o una semplice riproposizione di quanto già discusso. In caso contrario, la conseguenza è la dichiarazione di ricorso inammissibile, con la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Analizziamo insieme questa decisione per capire come redigere un ricorso efficace.
Il Caso in Esame: Un Appello Respinto
La vicenda trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Venezia. Il ricorrente, attraverso il suo difensore, ha impugnato la decisione di secondo grado, portando le proprie doglianze all’attenzione della Corte di Cassazione. Tuttavia, l’esito non è stato quello sperato, poiché l’atto è stato giudicato carente dei requisiti essenziali previsti dalla legge processuale.
La Decisione della Corte di Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha stabilito che l’impugnazione non superava il vaglio preliminare di ammissibilità, impedendo così un esame nel merito delle questioni sollevate. Questa decisione si fonda su una valutazione rigorosa della struttura e del contenuto dei motivi presentati, che sono stati ritenuti non conformi alle prescrizioni del codice di procedura penale.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Dichiarato Inammissibile?
La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri argomentativi principali.
In primo luogo, i motivi del ricorso sono stati giudicati generici e indeterminati, in violazione dell’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Invece di formulare una critica specifica e puntuale alla motivazione della sentenza d’appello, il ricorrente si è limitato a riproporre in modo ripetitivo gli stessi argomenti già presentati e motivatamente respinti nel giudizio precedente. Un ricorso efficace deve confrontarsi direttamente con la decisione impugnata, evidenziandone gli errori di diritto, non può essere una mera fotocopia dell’atto d’appello.
In secondo luogo, la Corte ha sottolineato che il ricorso tentava di ottenere un terzo giudizio sul merito della vicenda. Il ricorrente, infatti, proponeva una ricostruzione alternativa dei fatti, chiedendo alla Cassazione una nuova valutazione delle prove. Questo compito, però, esula completamente dalle competenze della Suprema Corte. Il suo ruolo è quello di giudice di legittimità, ovvero di verificare la corretta applicazione della legge, non di riesaminare i fatti come un giudice di primo o secondo grado. Tentare di trasformare il giudizio di Cassazione in un’ulteriore istanza di merito porta inevitabilmente a un ricorso inammissibile.
Le Conclusioni: Requisiti di Specificità e Conseguenze dell’Inammissibilità
Questa ordinanza offre un importante monito per chiunque intenda presentare un ricorso per cassazione. È essenziale che i motivi siano specifici, pertinenti e che si concentrino su critiche di legittimità, evitando di sconfinare in una rivalutazione dei fatti. La genericità e la ripetitività non sono solo inefficaci, ma portano a conseguenze economiche concrete: la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende. La redazione di un ricorso deve quindi essere un’operazione tecnica e mirata, volta a evidenziare i vizi di legge della sentenza impugnata, non a riproporre una battaglia già persa sul terreno dei fatti.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato generico?
Un ricorso è considerato generico quando i motivi sono indeterminati, non si confrontano specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e si limitano a essere meramente ripetitivi di argomentazioni già presentate e respinte nei precedenti gradi di giudizio, violando così i requisiti dell’art. 581 c.p.p.
Cosa significa che la Corte di Cassazione non può essere un ‘terzo giudizio di merito’?
Significa che la Corte di Cassazione ha il compito di controllare la corretta applicazione della legge (giudizio di legittimità), non di riesaminare e rivalutare i fatti e le prove del caso. Proporre una ricostruzione alternativa dei fatti è un’attività riservata ai giudici di primo e secondo grado (giudici di merito).
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo il rigetto del ricorso senza esame nel merito, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come stabilito nel provvedimento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10535 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10535 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 17/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROCCA PIETORE il 20/09/1964
avverso la sentenza del 11/03/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso e la memoria di NOME COGNOME
osservato che i motivi posti a base del ricorso in esame, sono generici per indeterminatezza perché privi dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, sono meramente ripetitivi degli argomenti addotti fin dall’atto di appello e disattesi con motivazione congrua della Corte di merito (cfr. pg . 2 e 3 della sentenza impugnata, rispettivamente);
ritenuto che essi si risolvano in una contestazione che si limita a proporre una ricostruzione alternativa della vicenda, senza giungere ad integrare una critica di legittimità, nel tentativo di ottenere un terzo giudizio sul merito de vicenda, compito che esula dalle competenze di questa Corte, essendo riservato al giudice di merito;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.O.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2024.