Ricorso Inammissibile: Quando i Motivi di Appello si Scontrano con i Limiti della Cassazione
La Corte di Cassazione svolge un ruolo cruciale nel nostro ordinamento: quello di assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge. Non è un terzo grado di giudizio dove si riesaminano i fatti, ma un giudice di legittimità. Una recente ordinanza della Settima Sezione Penale chiarisce perfettamente questi confini, dichiarando un ricorso inammissibile perché basato su doglianze di fatto, già esaminate e respinte nei gradi di merito.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Roma. L’imputato, ritenuto responsabile per i reati contestati, ha tentato di portare la sua causa davanti alla Suprema Corte, sperando in una rivalutazione della sua posizione.
Tuttavia, i motivi addotti a sostegno del ricorso non vertevano su presunti errori di diritto commessi dai giudici di merito, ma si concentravano sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle prove, argomenti tipici dei primi due gradi di giudizio.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza del ricorrente, ma si ferma a un livello procedurale. La Corte ha stabilito che i motivi presentati non erano ammissibili per un giudizio di legittimità. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Il Divieto di Appello sui Fatti e il concetto di ricorso inammissibile
La motivazione della Corte è netta e si fonda su un principio cardine del nostro sistema processuale. Il giudizio di Cassazione non è una terza istanza per rivedere come sono andate le cose. La Corte ha chiarito che i motivi del ricorso erano:
1. Doglianze in punto di fatto: Le critiche mosse dall’imputato erano essenzialmente un tentativo di ottenere una nuova valutazione delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. La Corte ha specificato che tali critiche sono estranee persino alla nozione di “travisamento della prova”, che si verifica solo quando il giudice percepisce erroneamente il contenuto materiale di una prova.
2. Meramente riproduttivi: Il ricorso si limitava a riproporre le stesse censure già adeguatamente valutate e respinte dalla Corte d’Appello. Non sono stati introdotti nuovi argomenti di diritto o evidenziati vizi logico-giuridici nella sentenza impugnata. Il giudice di merito, secondo la Cassazione, aveva già risposto a tali punti con “corretti argomenti giuridici”.
In sostanza, un ricorso inammissibile è uno strumento di impugnazione che non supera il vaglio preliminare di ammissibilità perché non rispetta le regole stabilite dal codice di procedura.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un messaggio fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione: il ricorso deve essere tecnicamente impeccabile e focalizzato esclusivamente su questioni di diritto. Tentare di riaprire una discussione sui fatti o riproporre le medesime argomentazioni già respinte in appello porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con l’ulteriore conseguenza della condanna a spese e sanzioni pecuniarie. La decisione rafforza la funzione nomofilattica della Cassazione, garantendo che il suo intervento sia limitato a correggere errori nell’applicazione della legge e a fornire un’interpretazione uniforme per tutti i cittadini.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Perché era basato su lamentele relative alla ricostruzione dei fatti (“doglianze in punto di fatto”) e si limitava a riproporre argomenti già valutati e respinti correttamente dal giudice di merito, motivi non consentiti nel giudizio di legittimità della Corte di Cassazione.
Cosa significa che la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità?
Significa che il suo compito non è riesaminare i fatti di una causa per decidere chi ha torto o ragione nel merito, ma controllare che i giudici dei gradi precedenti abbiano interpretato e applicato correttamente le norme di legge.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della decisione?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11392 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11392 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il 17/02/1974
avverso la sentenza del 07/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze in punto di fatto (estranee alla nozione di travisamento della prova, cfr. tra tante, Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Rv. 283370) e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata, sulla ritenuta responsabilità per i contestati reati);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21/02/2025.