Ricorso Inammissibile: la Cassazione e i Limiti del Giudizio sulle Misure Alternative
L’ordinanza n. 5441/2024 della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sui criteri di ammissibilità dei ricorsi e sulla discrezionalità del giudice di sorveglianza. Quando un appello si limita a proporre una lettura diversa dei fatti, senza evidenziare vizi di legge, il suo destino è segnato: un ricorso inammissibile. Questo caso analizza la decisione di negare l’affidamento in prova e la detenzione domiciliare a un soggetto, nonostante la recente paternità, a causa di una valutazione negativa della sua personalità e della mancanza di un progetto di vita stabile.
I Fatti del Caso
Un individuo, condannato con sentenza definitiva e con altri processi in corso, presentava al Tribunale di Sorveglianza di Roma un’istanza per ottenere l’affidamento in prova al servizio sociale o, in subordine, la detenzione domiciliare. Il Tribunale, dopo aver valutato la situazione complessiva, rigettava la richiesta. La decisione si fondava sull’analisi della personalità del richiedente, desunta non solo dalle condanne passate ma anche dalla totale assenza di un’attività lavorativa e di fonti di reddito lecite, elementi ritenuti fondamentali per un positivo percorso di reinserimento.
I Motivi del Ricorso alla Corte di Cassazione
L’interessato proponeva ricorso in Cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione. Secondo la difesa, la decisione del Tribunale di Sorveglianza era errata per due motivi principali:
1. Focalizzazione sul passato: Il giudice si sarebbe concentrato esclusivamente sulle condotte pregresse, senza dare il giusto peso a un elemento nuovo e positivo, ovvero la recente paternità del ricorrente.
2. Mancanza di lavoro giustificata: L’assenza di un’occupazione non era dovuta a una mancanza di volontà, ma alle difficoltà burocratiche per ottenere il permesso di soggiorno, motivo per cui la difesa aveva persino chiesto un rinvio dell’udienza per poter produrre la documentazione necessaria.
La Valutazione della Cassazione: un Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile in quanto manifestamente infondato. Gli Ermellini hanno chiarito che il ruolo della Cassazione non è quello di effettuare una nuova valutazione dei fatti, ma di verificare la correttezza giuridica e la logicità della motivazione del provvedimento impugnato. In questo caso, il Tribunale di Sorveglianza aveva agito correttamente.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha ritenuto che il giudice di sorveglianza avesse fornito una motivazione adeguata e coerente per il rigetto dell’istanza. La valutazione della personalità del soggetto non era affatto superficiale, ma si basava su elementi concreti e oggettivi: la commissione di reati per i quali erano già state emesse sentenze di condanna (anche in appello) e l’assenza di un’attività lavorativa e di redditi. Questi fattori, letti congiuntamente, dipingevano un quadro incompatibile con la concessione di benefici che richiedono un alto grado di affidabilità e un progetto di vita orientato alla legalità. Le censure mosse dal ricorrente, secondo la Cassazione, non facevano altro che sollecitare una diversa e alternativa lettura degli elementi già vagliati dal giudice di merito, operazione preclusa in sede di legittimità.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine del processo penale: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito. Per ottenere l’annullamento di una decisione, non basta prospettare una diversa interpretazione dei fatti (come il valorizzare la paternità a discapito dei precedenti penali), ma è necessario dimostrare un’effettiva violazione di legge o una motivazione manifestamente illogica o contraddittoria. La conseguenza di un ricorso che non rispetta questi paletti è la sua inammissibilità, con la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma alla cassa delle ammende, a sanzione dell’aver attivato inutilmente la macchina della giustizia.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le critiche sollevate non denunciavano reali violazioni di legge o vizi logici nella motivazione, ma si limitavano a proporre una diversa interpretazione degli elementi di fatto già correttamente valutati dal Tribunale di Sorveglianza. Questo tipo di rivalutazione del merito non è consentita in Cassazione.
La recente paternità non è un elemento sufficiente per ottenere misure alternative?
Sebbene la paternità sia un elemento che il giudice può considerare, in questo specifico caso non è stata ritenuta sufficiente a superare la valutazione complessivamente negativa della personalità del richiedente, basata sui suoi precedenti penali, le condanne in corso e la totale assenza di un’attività lavorativa e di reddito.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, come in questo caso, la Corte può condannarlo al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, qualora ritenga che il ricorso sia stato proposto con colpa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5441 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5441 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/09/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare avanzata da COGNOME;
Rilevato che con il ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in quanto la decisione si fonderebbe esclusivamente sulle precedenti condotte senza tenere in alcuna considerazione la recente paternità quale elemento positivo e che la mancanza di attività lavorativa dipende esclusivamente dalla difficoltà di ottenere il permesso di soggiorno per produrre il quale la difesa aveva chiesto il rinvio dell’udienza;
Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il giudice della sorveglianza -con il riferimento alla personalità desumibile dalla commissione dei reati per i quali è già stata pronunciata sentenza di condanna definitiva e per quelli il cui processo è pendente in appello, con due sentenze di condanna ad anni uno e mesi quattro ciascuno, ciò anche considerata l’assenza di attività lavorativa e, pertanto, l’assenza di redditiha dato adeguato e coerente conto delle ragioni sulle quali ha allo stato fondato le proprie conclusioni;
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le censure ora esposte dalla difesa sono tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura degli elementi acquisiti che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, COGNOME, Rv. 284556 – 01; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, COGNOME, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, COGNOME, Rv. 265482);
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna dellliricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna bl GLYPH ricorrente al pagamento delle spese processuali e della della cassa delle ammende. somma di euro tremila in favore
Così deciso il 25/1/2024