Ricorso Inammissibile: La Cassazione Boccia le Impugnazioni Generiche
L’ordinanza n. 19832 del 2024 della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi, ribadendo un principio fondamentale: per ottenere una revisione della decisione, non basta riproporre le stesse argomentazioni già respinte, ma è necessaria una critica specifica e puntuale della sentenza impugnata. Il caso in esame ha portato a dichiarare il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
I Fatti del Caso: La Contestazione sulla Pena
Un imputato, dopo la condanna in Corte d’Appello, ha presentato ricorso in Cassazione lamentando due specifici aspetti del trattamento sanzionatorio. In primo luogo, contestava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, quegli elementi che possono portare a una riduzione della pena. In secondo luogo, si doleva dell’omessa applicazione del minimo aumento di pena previsto per il reato continuato, sostenendo che il calcolo fosse stato eccessivamente severo.
La Decisione della Corte: Focus sul ricorso inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato i motivi del ricorso e li ha giudicati “indeducibili”, ovvero non idonei a superare il vaglio di ammissibilità. La Corte ha stabilito che l’impugnazione non introduceva nuovi elementi di critica giuridica, ma si limitava a riproporre le stesse questioni già adeguatamente esaminate e motivate dalla Corte d’Appello. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Le Motivazioni: Perché un Ricorso è Inammissibile?
La Corte ha spiegato che i motivi del ricorso erano meramente “riproduttivi” di profili già trattati e disattesi nel precedente grado di giudizio. La sentenza d’appello, secondo i giudici di legittimità, aveva fornito una motivazione “sufficiente e non illogica”, basata su un “adeguato esame delle deduzioni difensive”.
Per presentare un ricorso valido in Cassazione non è sufficiente esprimere un generico dissenso con la decisione precedente. È necessario, invece, condurre una “specifica critica analisi” delle argomentazioni giuridiche contenute nella sentenza impugnata, evidenziandone eventuali vizi logici o errori di diritto. In assenza di questa critica mirata, il ricorso si trasforma in una sterile ripetizione e non può essere accolto.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza consolida un principio cruciale per chiunque intenda impugnare una sentenza penale. La redazione di un ricorso per cassazione richiede un’analisi tecnica e approfondita, finalizzata a smontare il ragionamento del giudice di merito, non a riproporre la propria tesi difensiva. Un ricorso generico o ripetitivo è destinato a essere dichiarato inammissibile, con l’ulteriore conseguenza negativa per l’imputato di dover sostenere non solo le spese del procedimento, ma anche il pagamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro. La decisione serve da monito: l’accesso alla Corte Suprema richiede rigore e specificità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Perché i motivi presentati erano una semplice riproposizione di argomentazioni già valutate e respinte dalla Corte d’Appello, senza una critica specifica e puntuale delle motivazioni della sentenza impugnata.
Quali erano i motivi specifici del ricorso?
Il ricorrente contestava due punti: la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e l’omessa applicazione del minimo aumento di pena previsto per la continuazione del reato.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile in questo caso?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19832 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19832 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASERTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto da NOME COGNOME;
ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed all’omessa applicazione del minimo aumento operato a titolo di continuazione, sono indeducibili poiché riproduttivi di profili afferenti al trattamento punitivo adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scanditi da specifica critica analisi del argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata, benché sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20/02/2024
Il Consigliere Estensore