Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17989 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17989 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 02/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il 25/05/2001
avverso la sentenza del 15/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 15 novembre 2024, che ha confermato la sentenza emessa
dal Tribunale di Napoli in data 26 maggio 2023, con la quale è stato condannato per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 390 (capo A) e per il reato
di cui all’art. 4 I. 18 aprile 1975, n. 110 (capo B);
rilevato che il motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge in ordine all’affermazione della responsabilità (che si ritiene debba essere esclusa
ex art. 129
cod. proc. pen. o comunque di una “corretta qualificazione giuridica”) ed al trattamento sanzionatorio (quanto alla comparazione tra le circostanze ed alla congruità della pena:
p. 2 ricorso) è inammissibile, in quanto prospetta deduzioni assolutamente generiche, prive di riferimenti al caso concreto e al percorso argomentativo della sentenza
impugnata (pp. 3 e 4), limitandosi il ricorrente a lamentare “una palese e grave violazione di principi basilari di diritto” (p. 3 ricorso);
posto che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, le cui ragioni non possono essere ignorate da chi propone l’impugnazione (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME);
rilevato, inoltre, che il ricorrente non aveva formulato motivi di appello in punto di responsabilità, e che quelli relativi alla recidiva ed al riconoscimento delle attenuant generiche furono oggetto di rinuncia (p. 4 sentenza ricorsa), e che pertanto il ricorso debba anche per questa ragione essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2 aprile 2025