Ricorso Inammissibile: Quando i Motivi di Appello Vengono Respinti
Nel processo penale, l’impugnazione di una sentenza è un diritto fondamentale, ma deve seguire regole procedurali precise. Un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta della violazione di tali regole, portando a una decisione che non esamina il merito della questione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la superficialità o la tardività nella presentazione dei motivi di ricorso possa avere conseguenze definitive per l’imputato.
I Fatti del Caso: L’Appello Contro la Condanna
Il caso in esame ha origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione da due individui, condannati dalla Corte d’Appello di Napoli per il reato di calunnia, previsto dall’art. 368 del codice penale. Gli imputati hanno cercato di annullare la sentenza di condanna basando la loro difesa su due specifici motivi di natura procedurale, ritenendo che questi vizi invalidassero la decisione dei giudici di secondo grado.
L’Analisi della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato i motivi presentati, giungendo a una conclusione netta: entrambi erano privi dei requisiti necessari per essere accolti. Vediamo nel dettaglio le argomentazioni dei ricorrenti e le ragioni del loro rigetto.
Il Primo Motivo: La Sottoscrizione della Sentenza
La prima doglianza riguardava un presunto vizio formale della sentenza impugnata: la mancata sottoscrizione da parte del Giudice estensore, ovvero il magistrato incaricato di redigere le motivazioni. Secondo i ricorrenti, la firma del solo Presidente del Collegio non sarebbe stata sufficiente a garantire la validità dell’atto.
La Cassazione ha liquidato questo motivo come ‘manifestamente infondato’. La Corte ha infatti chiarito che il Presidente del Collegio giudicante era anche il relatore della causa e, pertanto, rivestiva anche la qualità di estensore. In questi casi, la sua singola firma è pienamente sufficiente a validare il provvedimento, rendendo l’obiezione del tutto pretestuosa.
Il Secondo Motivo: La Violazione Procedurale Preclusa
Il secondo motivo sollevato era relativo a una presunta violazione dell’art. 238 bis del codice di procedura penale. Tuttavia, la Corte di Cassazione non è nemmeno entrata nel merito di questa censura. La ragione? Il motivo era ‘precluso’.
Questo significa che la questione non era mai stata sollevata specificamente nel precedente atto di appello. Nel nostro sistema processuale, i motivi di ricorso in Cassazione non possono riguardare questioni nuove, che dovevano e potevano essere presentate al giudice del grado precedente. Non avendolo fatto, i ricorrenti hanno perso la possibilità di far valere quella specifica violazione.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Corte di Cassazione si fonda su principi cardine della procedura penale. La manifesta infondatezza del primo motivo dimostra come non ogni presunta irregolarità formale costituisca un vizio valido, specialmente quando la legge stessa prevede eccezioni o soluzioni, come nel caso del presidente-estensore. Il secondo motivo, dichiarato precluso, riafferma il principio della devoluzione, secondo cui il giudice superiore può decidere solo sulle questioni che gli sono state specificamente sottoposte nel grado inferiore. Introdurre nuovi argomenti in Cassazione, salvo eccezioni, non è consentito. Di conseguenza, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando i ricorrenti non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, una sanzione tipica per chi adisce la Suprema Corte con ricorsi palesemente infondati.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza sottolinea l’importanza di una strategia difensiva attenta e scrupolosa in ogni fase del processo. Sollevare motivi di ricorso generici, infondati o, peggio, tardivi, non solo non porta all’annullamento della sentenza, ma comporta anche ulteriori conseguenze economiche per l’imputato. Per avere una reale possibilità di successo, ogni motivo di impugnazione deve essere giuridicamente solido, pertinente e presentato nei tempi e nei modi corretti previsti dal codice di procedura penale.
Quando un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile quando i motivi presentati sono, ad esempio, manifestamente infondati oppure quando sono preclusi perché non sono stati sollevati nel precedente grado di giudizio (appello).
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘precluso’?
Significa che quel specifico argomento non può essere esaminato dalla Corte di Cassazione perché la parte interessata non lo ha dedotto nel precedente atto di appello, perdendo così il diritto di farlo valere in un momento successivo.
La firma del solo Presidente è sufficiente per la validità di una sentenza collegiale?
Sì, secondo quanto emerge dalla decisione, la firma del solo Presidente del Collegio è sufficiente quando egli è anche il relatore della causa e, di conseguenza, assume anche la funzione di giudice estensore, ovvero colui che redige le motivazioni della sentenza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39235 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39235 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
ASSUNTO NOME NOME a LUSCIANO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a AVERSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. n. 17154/2025
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall’art. 368 cod. pe Esaminati i motivi di ricorso, relativi alla sottoscrizione della sentenza da parte de Presidente del Collegio e non anche dal Giudice estensore, alla violazione dell’art. 238 bis co proc. pen.;
Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, quanto al primo, manifestament infondato essendo stata sottoscritta la sentenza dal Presidente- già relatore- anche in qualità estensore, e, quanto al secondo, perché precluso, in quanto non dedotto specificamente in appello;
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 settembre 2025.