Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1321 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 1321 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: IMPERIALI COGNOME
Data Udienza: 22/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CINQUEFRONDI il 11/09/1987 avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del PG COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso. udito il difensore, avv. COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La sesta sezione penale della corte di Cassazione con sentenza del 22/11/2022 ha rigettato il ricorso proposto da COGNOME NOME avverso la sentenza della Corte di Appello Reggio Calabria che il 19/7/2021 aveva confermato il giudizio di penale responsabilità espresso nei suoi confronti dal giudice di primo grado in relazione all’imputazione di cui all’art. 74 n. 309/1990 cod. pen. e ad una pluralità di reati-fine, con la conseguente condanna alla pen ritenuta di giustizia.
Avverso tale sentenza il COGNOME ha proposto tempestivo ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, ai sensi dell’art. 625 bis cod. proc. pen., fondato su un unico, art motivo di impugnazione, con il quale assume che la sentenza impugnata, pur dando atto – alla pag. 6 – dei motivi aggiunti presentati dalla difesa, in relazione a questi avrebbe del tutto om di motivare, ad avviso del ricorrente evidentemente per mancata percezione degli stessi.
2.1. Riportando ampi stralci dei motivi aggiunti di cui si tratta, il ricorrente ha dedo con questi si era evidenziato il carattere essenziale ed imprescindibile dell’elemento organizzat
nel reato associativo che, invece, difettava nel caso di specie, così come la sentenza aveva anche omesso di motivare sul rilievo che i reati di cui ai capi E) e K) potevano essere rite dimostrativi del concorso di persone, ma non necessariamente di una struttura organizzativa più D ampia. Inoltre, la sentenza impugnata avrebbe omesso qualsiasi motivazione in ordine gr ordirre alle censure che erano state rivolte alle valutazioni dei giudici di merito con le quali senza al argomentazione di sostegno si era ritenuto che fosse provato il costante rapporto del ricorrent con i fratelli COGNOME e gli associati del territorio napoletano.
2.2. Analogamente, ad avviso del ricorrente, sarebbero sfuggiti alla percezione del Giudice di legittimità i rilievi mossi con i predetti motivi aggiunti in relazione alla frammentar equivocità del quadro probatorio relativo all’imputazione di cui al capo H), laddove si era evidenziato che, per l’incompletezza dei colloqui intercettati, la cattiva qualità intercettazioni e la non sicura decifrabilità del contenuto, sarebbero stati necessari elemen conferma per eliminare i ragionevoli dubbi esistenti, soprattutto considerando che il ricorre era “terzo” rispetto ai soggetti che conversavano.
2.3. Ancor più significativamente, ad avviso del ricorrente, non sarebbero state percepite critiche mosse alla sentenza di appello in relazione al capo K), soprattutto con riferime all’incertezza dei soggetti intercettati in ordine al coinvolgimento di tal “NOME” nell’ep contestato.
2.4. Con riferimento all’ipotesi di delitto di cui al capo Q), infine, la sentenza impu aveva ammesso che i contenuti delle intercettazioni riportate risultavano generici, ma aveva ritenuto che potessero specificarsi alla luce di una precisazione contenuta nella sentenza di pri grado secondo cui nelle interlocuzioni ove si usava il termine “pacchi” ci si riferiva a “par alto costo”, così rivelando, ad avviso del ricorrente, un’erronea percezione degli atti, lad dalla lettura delle propalazioni indicate nel ricorso si evincerebbe che l’uso gergale del ter “pacchi” non era imputabile al ricorrente o ai fratelli COGNOME, bensì al solo COGNOME.
Con atto depositato il 6 novembre 2023 il ricorrente ha depositato motivi nuovi con i qua ha censurato l’affermazione riportata a pag. 20 della sentenza di legittimità oggetto di rico straordinario, con la quale si è affermato che il primo motivo di ricorso era inammissibile per aveva dedotto l’omessa considerazione di motivi nuovi senza indicarne specificamente il contenuto. Assume il ricorrente che, invece, al ricorso erano stati allegati anche l’atto di app i motivi nuovi di appello e le note per la trattazione dell’appello e, comunque, alle pagg. 1 del medesimo ricorso per cassazione aveva rappresentato in maniera specifica, per quanto sintetica, di aver prospettato la violazione del principio del ne bis in idem in considera dell’apparente convergenza tra la regiudicanda e la contestazione dell’art. 416bis cod. pen oggetto del procedimento n. 3809/13 R.G.N.R. DDA Reggio Calabria.
RITENUTO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
La sentenza n. 12323 del 22/11/2022 della sesta sezione penale della corte di Cassazione oggetto del ricorso straordinario, infatti, al punto 4.1. ha dichiarato inammissibili tutte le c relative all’associazione per delinquere oggetto dell’imputazione di cui al capo A ed ai capi E, H e K, e tale inammissibilità inevitabilmente si trasmetteva ai motivi aggiunti, atteso che, consolidata giurisprudenza di questa Corte di Cassazione, l’inammissibilità dei motivi origina del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, atteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che inficia i motivi originari per l’impres vincolo di connessione esistente tra gli stessi e considerato anche che deve essere evitato i surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione (Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, Rv. 277850); conseguentemente, l’inammissibilità dei motivi originari di ricorso precludeva l possibilità di esaminare i motivi nuovi ad essi collegati, poiché l’inammissibilità dei m principali di impugnazione si estende ai motivi nuovi, ai sensi dell’art. 585, comma 4, cod. pro pen. (Sez. 3, n. 23929 del 25/02/2021, Rv. 282021).
Quanto al capo Q, la motivazione della sentenza impugnata (al punto 4.2., pag. 21) non qualifica esplicitamente il motivo principale come inammissibile o meramente infondato, ma rileva che i contenuti dei brani delle intercettazioni relativi al COGNOME vanno letti alla lu specificazione contenuta nella sentenza di primo grado secondo cui nelle interlocuzioni tra lo stesso COGNOME e COGNOME si usava il termine “pacchi” per indicare partite di stupefacenti di co elevato: il ricorrente, però, censura tale ricostruzione con doglianze che prospettan un’interpretazione alternativa dei fatti piuttosto che un’erronea percezione delle deduzio difensive, laddove si assume che l’uso gergale del termine “pacchi” per indicare partite d stupefacenti sarebbe imputabile solo al collaboratore e non già allo stesso COGNOME o ai frate COGNOME. Si tratta di censura che attiene esclusivamente al merito della decisione e che, pertant al pari delle precedenti non si sottrae al vizio di inammissibilità.
L’inammissibilità dei motivi originari del ricorso straordinario preclude, alla luce dei pr dinanzi ricordati, la possibilità di esaminare i motivi nuovi depositati dalla difesa del rico in data 6/11/2023.
Alla pronuncia di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 co proc. pen. e considerati i profili di colpa nella proposizione del ricorso, la condanna del ricorr al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 22 novembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente