Ricorso Inammissibile: Quando i Motivi d’Appello Vengono Presentati Troppo Tardi
Nel processo penale, la precisione e la tempestività sono tutto. Presentare un ricorso inammissibile può vanificare ogni sforzo difensivo, anche di fronte a ragioni potenzialmente valide. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come un errore procedurale, ovvero l’introduzione di nuovi motivi di doglianza solo nel giudizio di legittimità, conduca a una declaratoria di inammissibilità, chiudendo di fatto ogni porta a una revisione della sentenza.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione avverso una sentenza della Corte di Appello di Catanzaro. Il ricorrente basava la sua impugnazione su tre motivi principali:
1. La violazione di legge per la mancata declaratoria di prescrizione del reato.
2. L’erronea valutazione sulla sussistenza della recidiva.
3. La mancata applicazione di una specifica norma del codice penale (art. 393 bis) basata su una testimonianza.
Tuttavia, come vedremo, la strategia difensiva si è scontrata con i rigidi paletti procedurali che regolano il giudizio di fronte alla Suprema Corte.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate (prescrizione, recidiva), ma si è fermata a un controllo preliminare di natura procedurale, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Analisi di un ricorso inammissibile
Le ragioni dietro questa drastica decisione sono fondamentali per comprendere la logica del processo penale e l’importanza di una corretta impostazione dei mezzi di impugnazione sin dal primo grado di appello.
I Motivi Nuovi in Cassazione
Il cuore della decisione riguarda i primi due motivi di ricorso: prescrizione e recidiva. La Corte ha rilevato che queste censure non erano mai state sollevate nell’atto di appello presentato alla corte territoriale. L’articolo 609, comma 3, del codice di procedura penale, infatti, limita il giudizio della Cassazione ai soli motivi presentati nei precedenti gradi di giudizio.
Introdurre per la prima volta una questione di fronte ai giudici di legittimità costituisce un ‘motivo nuovo’, non consentito dalla legge. La Corte di Appello, del resto, aveva già sottolineato nella sua sentenza che la questione della recidiva (nel caso di specie, reiterata, specifica e infraquinquennale) non era stata oggetto di impugnazione. Pertanto, lamentare queste omissioni per la prima volta in Cassazione rende il ricorso inammissibile.
I Limiti del Giudizio di Legittimità
Anche il terzo motivo, relativo a una presunta violazione di legge legata a una testimonianza, è stato giudicato inammissibile. La Corte ha spiegato che, dietro l’apparenza di una censura di legittimità, il ricorrente stava in realtà chiedendo una nuova e diversa valutazione delle prove testimoniali.
Questo tipo di richiesta esula completamente dai poteri della Corte di Cassazione. Il suo ruolo, nel ‘giudizio di legittimità’, non è quello di riesaminare i fatti o di decidere quale versione dei fatti sia più credibile, compito che spetta esclusivamente ai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello). La Suprema Corte si limita a verificare che la legge sia stata interpretata e applicata correttamente, senza invadere l’ambito della valutazione fattuale. Citando un consolidato principio delle Sezioni Unite, la Corte ha ribadito che la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali non può integrare un vizio di legittimità.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame è un monito fondamentale: la strategia difensiva deve essere completa e articolata fin dal primo atto di appello. Ogni potenziale vizio della sentenza di primo grado, sia esso procedurale o di merito, deve essere immediatamente eccepito. Dimenticare un motivo o decidere di sollevarlo solo in un momento successivo significa, nella maggior parte dei casi, precludersi definitivamente la possibilità di farlo valere. La dichiarazione di inammissibilità non è una decisione sul torto o la ragione nel merito, ma un blocco procedurale insuperabile che sancisce la fine del percorso giudiziario per l’imputato, con la conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
Perché un ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi principali, relativi alla prescrizione del reato e alla sussistenza della recidiva, non erano stati presentati nel precedente atto di appello, configurandosi come ‘motivi nuovi’ non ammessi nel giudizio di Cassazione.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di rivalutare una testimonianza?
No, non è possibile. La Corte di Cassazione svolge un giudizio di legittimità, controllando solo la corretta applicazione della legge, e non può riesaminare nel merito le prove, come le testimonianze, la cui valutazione è riservata esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado.
Cosa succede se si introducono nuovi argomenti per la prima volta in Cassazione?
L’introduzione di argomenti o censure non sollevati nei precedenti gradi di giudizio rende il ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 609, comma 3, del codice di procedura penale. Ciò impedisce alla Corte di esaminare la questione nel merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42955 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42955 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a VIBO VALENTIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che i primi due motivi di ricorso, con il quale NOME deduce la violazione della legge penale in relazione alla mancata declaratoria della prescrizione del reato e alla ritenuta sussistenza della recidiva, sono inammissibili ai sensi dell’art. 609, comma 3, cod. proc. pen., in quanto non sono stati dedotti nei motivi di appello e, comunque, nel giudizio di appello;
Considerato, inoltre, che la Corte di appello nella sentenza impugnata ha rilevato che la recidiva, reiterata specifica e infraquinquennale non è stata impugnata nell’atto di appello (pag. 4 della sentenza);
Rilevato che il terzo motivo, relativo alla violazione di legge nella mancata applicazione dell’art. 393 bis cod. pen. è inammissibile, in quanto si risolve in una sollecitazione a una rinnovata valutazione di tale testimonianza nel giudizio di legittimità;
Ritenuto, che esula, tuttavia, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 settembre 2023.