Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta a Nuovi Motivi
Un ricorso inammissibile rappresenta uno stop definitivo nel percorso processuale. La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito principi fondamentali della procedura penale, sottolineando come la strategia difensiva debba essere costruita con attenzione fin dai primi gradi di giudizio. Omissioni o la presentazione di motivi nuovi solo in sede di legittimità possono precludere l’esame nel merito, con conseguenze irreversibili per l’imputato. Analizziamo questo caso per capire le ragioni di tale decisione.
I Fatti del Caso: Un Appello con Due Doglianze
Due imputati hanno presentato ricorso alla Corte di Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello. I motivi del ricorso erano essenzialmente due:
1. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, lamentando una violazione di legge e un difetto di motivazione da parte del giudice di merito.
2. La mancata concessione della sospensione condizionale della pena a favore di uno dei due ricorrenti, anche in questo caso per presunta violazione di legge e vizio di motivazione.
La Suprema Corte ha analizzato separatamente i due motivi, giungendo a conclusioni differenti nella qualificazione del vizio, ma identiche nell’esito: il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
L’Analisi della Corte e i Principi del Ricorso Inammissibile
La decisione della Corte si fonda su consolidati orientamenti giurisprudenziali che definiscono i confini dell’impugnazione in Cassazione. Vediamo come sono stati trattati i due motivi.
Primo Motivo: Il Diniego delle Attenuanti Generiche
Sul primo punto, la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato. Secondo la giurisprudenza costante, il giudice di merito, nel negare le attenuanti generiche, non è tenuto a esaminare e confutare ogni singolo elemento favorevole all’imputato. È sufficiente che la sua decisione sia logicamente motivata, basandosi su elementi negativi ritenuti decisivi o, semplicemente, sull’assenza di elementi positivi di particolare rilievo. In questo caso, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione adeguata, rendendo la doglianza infondata in sede di legittimità.
Secondo Motivo: La Sospensione Condizionale della Pena e la Catena Devolutiva
Il secondo motivo è stato giudicato inammissibile per una ragione puramente processuale. La richiesta di sospensione condizionale della pena non era stata presentata come motivo di appello nel precedente grado di giudizio. Questo ha causato un’interruzione della cosiddetta “catena devolutiva”, ovvero il principio per cui il giudice superiore può pronunciarsi solo sui punti della sentenza precedente che sono stati oggetto di specifica contestazione.
La Corte ha ribadito che, salvo casi eccezionali, non è possibile proporre per la prima volta in Cassazione questioni che non sono state sottoposte all’esame del giudice d’appello. Le Sezioni Unite hanno chiarito che l’imputato non può lamentare la mancata concessione di un beneficio se non ne ha fatto esplicita richiesta nel giudizio di merito.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. La motivazione di fondo risiede nel rispetto delle regole procedurali che governano le impugnazioni. Il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove poter ridiscutere l’intera vicenda, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione della sentenza impugnata. Introdurre motivi nuovi o riproporre questioni in modo generico snaturerebbe la funzione della Corte.
La decisione sottolinea una distinzione cruciale: un motivo ‘infondato’ viene esaminato nel merito e respinto, mentre un motivo ‘inammissibile’ non supera nemmeno la soglia di accesso a tale esame. In questo caso, il primo motivo era infondato, ma il secondo, ben più grave dal punto di vista processuale, era inammissibile per aver violato la regola della devoluzione.
Conclusioni
L’ordinanza in esame offre un importante monito sulla necessità di una strategia difensiva completa e tempestiva. Ogni richiesta, ogni eccezione, ogni doglianza deve essere presentata nel grado di giudizio competente. Dimenticare di formulare una richiesta in appello, come quella relativa alla sospensione condizionale della pena, significa perdere definitivamente la possibilità di farla valere in Cassazione. La dichiarazione di ricorso inammissibile non solo conferma la condanna, ma comporta anche il pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, rendendo l’esito ancora più gravoso per i ricorrenti.
Perché il motivo sulle attenuanti generiche è stato ritenuto infondato?
Perché, secondo la giurisprudenza consolidata, non è necessario che il giudice di merito analizzi tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, essendo sufficiente un riferimento logico agli elementi negativi decisivi o all’assenza di elementi positivi per motivare il diniego.
Perché il motivo sulla sospensione condizionale della pena è stato dichiarato inammissibile?
Perché la questione non era stata sollevata come motivo di appello nel precedente grado di giudizio. Non è consentito presentare per la prima volta in Cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto dei motivi di gravame precedenti, interrompendo la “catena devolutiva”.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38988 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38988 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/09/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME NOME il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a AGIRA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi, presentati con un unico atto, nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE e di COGNOME NOME;
ritenuto che il primo motivo, con il quale si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento nei confronti degli imputati delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, nel motivare il diniego delle predette attenuanti, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda, in particolare, pag. 4);
considerato che il secondo motivo, con cui si contestano la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appello con evidente interruzione della catena devolutiva poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi sistematicamente non consentita (non soltanto per le violazioni di legge, per le quali cfr. espressamente art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità di questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame;
che, in tema di sospensione condizionale della pena, fermo l’obbligo del giudice d’appello di motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, l’imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito (Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 24 settembre 2024
Il Consigli COGNOME stensore COGNOME
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