Ricorso Inammissibile: Perché Introdurre Nuovi Motivi in Cassazione è un Errore Fatale
Nel complesso mondo della procedura penale, le regole che governano le impugnazioni sono ferree e non lasciano spazio a improvvisazioni. Un esempio lampante è il principio che porta a dichiarare un ricorso inammissibile quando vengono introdotti motivi nuovi davanti alla Corte di Cassazione. Un’ordinanza recente ci offre uno spunto perfetto per analizzare questo concetto fondamentale, noto come interruzione della “catena devolutiva”, e le sue severe conseguenze.
I Fatti alla Base della Decisione
Il caso trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello di Torino. La ricorrente, attraverso il suo legale, ha tentato di contestare la decisione di secondo grado sollevando una serie di questioni. Nello specifico, ha dedotto una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione in relazione a norme del codice di procedura penale e del codice delle assicurazioni, lamentando anche una mancata assunzione di prove ritenute decisive.
L’Errore Procedurale: un ricorso inammissibile
Il nodo cruciale della vicenda, tuttavia, non risiede nel merito delle questioni sollevate, ma nel modo e nel momento in cui sono state presentate. La Corte di Cassazione ha infatti rilevato che tutte le doglianze formulate nel ricorso non erano mai state proposte nel precedente giudizio d’appello. In altre parole, la ricorrente ha introdotto argomenti completamente nuovi, cercando di sottoporli per la prima volta al vaglio dei giudici di legittimità.
La Decisione della Corte di Cassazione
Di fronte a questa situazione, la Suprema Corte non ha potuto fare altro che dichiarare il ricorso inammissibile. La decisione è stata netta e si è basata su un principio consolidato del nostro ordinamento processuale. Il ricorso è stato giudicato come un tentativo di introdurre una “impugnazione inedita e tardiva”, che di fatto interrompe la continuità logico-giuridica tra i vari gradi di giudizio.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si fonda sul concetto di “catena devolutiva”. Questo principio stabilisce che il giudice dell’impugnazione può esaminare e decidere solo sui punti della sentenza precedente che sono stati specificamente contestati. Introdurre nuovi motivi in Cassazione significa chiedere alla Corte di pronunciarsi su questioni che non sono state oggetto di analisi e decisione da parte del giudice d’appello. Tale pratica non è consentita, poiché il giudizio di Cassazione è un giudizio di legittimità, volto a verificare la corretta applicazione della legge da parte dei giudici di merito, e non un terzo grado di giudizio dove poter ampliare il tema della discussione.
Le Conclusioni
Le conseguenze di un ricorso inammissibile sono severe. Oltre a vedere respinta la propria impugnazione, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali. In aggiunta, la Corte ha disposto il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di inammissibilità. Questa ordinanza ribadisce una lezione fondamentale per chiunque affronti un processo penale: la strategia difensiva deve essere completa e ben definita fin dal primo atto di impugnazione, poiché non è possibile “aggiustare il tiro” introducendo nuovi argomenti in Cassazione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché conteneva motivi e doglianze che non erano stati presentati nel precedente giudizio di appello, risultando quindi un’impugnazione nuova e tardiva.
Cosa significa “interruzione della catena devolutiva”?
Significa che il ricorrente ha introdotto argomenti nuovi davanti alla Corte di Cassazione, rompendo la sequenza logica secondo cui il giudice superiore può pronunciarsi solo sulle questioni già dibattute e decise nel grado di giudizio precedente.
Quali sono state le conseguenze economiche per la ricorrente?
La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver proposto un ricorso inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43575 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43575 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FESTA NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso proposto, con il quale si deduce cumulativamente violazione di legge e vizio della motivazione (senza alcuna specificazione) in relazione agli artt. 189 e 234 cod.proc.pen., nonché mancata assunzione di prova decisiva e violazione degli artt. 124 e 148 codice della assicurazioni, non è consentito in quanto introduce doglianze non proposte in appello (come emerge dalla sintesi dei motivi proposti dalla NOME non contestati in questa sede), con conseguente interruzione della catena devolutiva sul punto oggetto di inedita e tardiva impugnazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile iericorsi) e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 29 ottobre 2024.