Ricorso inammissibile: la Cassazione chiarisce i limiti dei motivi di appello
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui principi che regolano il giudizio di legittimità, sottolineando come la presentazione di argomenti nuovi in questa sede porti inevitabilmente a una dichiarazione di ricorso inammissibile. Il caso riguarda una condannata per furto aggravato che ha tentato di sollevare per la prima volta davanti alla Suprema Corte la questione della mancata concessione di una pena sostitutiva, basandosi su documentazione medica mai valutata prima.
I Fatti del Caso
Una persona veniva condannata sia in primo grado che in appello per il reato di furto aggravato, ai sensi degli articoli 624 e 625 del codice penale. Giunta dinanzi alla Corte di Cassazione, la difesa presentava un unico motivo di ricorso, lamentando un vizio di motivazione della sentenza d’appello in merito alla negata concessione della detenzione domiciliare sostitutiva. La particolarità del ricorso risiedeva nel fatto che tale richiesta si fondava su una relazione medica che non era mai stata presentata né discussa nei precedenti gradi di giudizio.
La Questione Giuridica e il ricorso inammissibile
Il nodo centrale della questione non riguarda il merito della richiesta di pena sostitutiva, ma un aspetto puramente procedurale: è possibile introdurre per la prima volta in Cassazione un argomento che non ha costituito oggetto dei motivi di appello? La difesa ha tentato di giustificare la mancata concessione della misura alternativa sulla base di un elemento (la relazione medica) del tutto nuovo per il processo.
La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è rivalutare i fatti o esaminare nuove prove, ma verificare che i giudici dei gradi inferiori abbiano correttamente applicato la legge e motivato le loro decisioni. Introdurre un “tema del tutto nuovo” snaturerebbe la funzione stessa della Suprema Corte.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile con una motivazione netta e lineare. I giudici hanno evidenziato che la questione sollevata dalla ricorrente non aveva costituito oggetto né dei motivi di appello né era stata proposta nella fase conclusiva del giudizio di secondo grado. La generica censura presente nell’atto di appello non poteva essere considerata sufficiente, specialmente perché è stata illustrata con argomentazioni specifiche (la relazione medica) solo con il ricorso in Cassazione.
Di conseguenza, la Corte ha ritenuto che il ricorso introducesse un tema di indagine completamente nuovo, il quale avrebbe richiesto una valutazione di merito preclusa al giudice di legittimità. La Suprema Corte ha ribadito che non può prendere in considerazione elementi fattuali mai sottoposti al vaglio dei giudici di merito. L’inammissibilità del ricorso ha comportato la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: la strategia difensiva deve essere delineata e completata nei gradi di merito (primo grado e appello). Il ricorso per Cassazione non è una terza istanza di giudizio dove poter rimediare a omissioni o introdurre nuovi elementi. Qualsiasi argomento, eccezione o prova deve essere tempestivamente presentato ai giudici competenti. In caso contrario, come dimostra la vicenda, il rischio concreto è una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione economica, rendendo definitiva la sentenza di condanna.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché sollevava una questione (la mancata concessione della detenzione domiciliare sostitutiva basata su una relazione medica) che non era stata proposta nei precedenti gradi di giudizio, rappresentando un argomento del tutto nuovo.
È possibile presentare nuove prove o argomenti per la prima volta davanti alla Corte di Cassazione?
No, in base a quanto stabilito in questa ordinanza, non è possibile. Il ricorso in Cassazione non può avere ad oggetto questioni che non sono state discusse nelle fasi precedenti del processo, in quanto il giudizio della Suprema Corte è un controllo di legittimità e non un nuovo esame del merito dei fatti.
Quali sono state le conseguenze per la ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12891 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12891 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RIITANO NOME nato a QUARTU SANT’ELENA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/05/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari del 29 maggio 2023, che ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale cittadino con la quale l’imputata era stata ritenuta colpevole del reato di furto aggravato di cui agli artt. 624 e 625 nn.2 e 7 cod. pen.
Considerato che il primo ed unico motivo – con la quale la ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine alla mancata concessione della detenzione domiciliare sostitutiva – ha ad oggetto una questione che non ha costituito oggetto né dei motivi di appello né è stata proposta in fase conclusiva, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione.
In particolare, il ricorso offre un tema del tutto nuovo quale la possibile concessione della pena sostitutiva sulla base di una relazione medica mai in precedenza valutata; in ogni caso, la Corte ha motivato sul diniego della sanzione sostitutiva (p.5).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13/03/ 2024