Ricorso Inammissibile: L’Importanza di Presentare Tutti i Motivi in Appello
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del diritto processuale penale: non è possibile presentare in sede di legittimità motivi di ricorso che non siano stati precedentemente sottoposti al giudice d’appello. La decisione in esame si concentra proprio su un caso di ricorso inammissibile, offrendo spunti cruciali sull’importanza di definire con precisione l’oggetto del contendere sin dal secondo grado di giudizio. Analizziamo insieme i dettagli di questa pronuncia.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un’imputata avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’appellante, nel suo ricorso per Cassazione, lamentava il mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena. Tuttavia, emergeva un vizio procedurale decisivo: questa specifica doglianza non era stata inclusa nei motivi presentati alla Corte d’Appello.
In sostanza, la difesa ha tentato di introdurre un nuovo tema di discussione direttamente davanti alla Suprema Corte, un’azione che si scontra con le regole che governano la struttura e la funzione dei diversi gradi di giudizio.
La Decisione della Corte e il principio del ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda sul cosiddetto ‘effetto devolutivo’ dell’appello. Questo principio stabilisce che il giudice di secondo grado può esaminare e decidere solo sulle questioni e sui punti della sentenza di primo grado che sono stati specificamente contestati dall’appellante. Tutto ciò che non viene impugnato passa in giudicato, ovvero diventa definitivo.
Di conseguenza, se una questione non viene ‘devoluta’ in appello, non può essere sollevata per la prima volta in Cassazione. La Suprema Corte, infatti, è un giudice di legittimità, il cui compito è verificare la corretta applicazione della legge da parte dei giudici di merito, non quello di riesaminare l’intera vicenda processuale.
Le Motivazioni
Nelle motivazioni, i giudici di legittimità hanno chiarito che il motivo di ricorso relativo alla sospensione condizionale era ‘eccentrico’, cioè estraneo all’oggetto del giudizio d’appello. La Corte d’Appello, infatti, si era pronunciata in modo coerente con i motivi che le erano stati sottoposti, i quali non includevano alcuna censura sul punto in questione.
La Cassazione ha specificato che il tentativo di contestare questo aspetto in sede di legittimità si traduceva in una richiesta inammissibile di revisione del merito. L’inammissibilità del ricorso ha comportato, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un monito sull’importanza della strategia difensiva e della redazione meticolosa degli atti di impugnazione. Omettere un motivo di doglianza nell’atto di appello significa precludersi la possibilità di farlo valere in futuro, con il rischio concreto di vedersi dichiarare un ricorso inammissibile in Cassazione. Per gli avvocati e i loro assistiti, la lezione è chiara: ogni potenziale punto di contestazione deve essere sollevato e argomentato compiutamente nel gravame di merito, al fine di garantire una piena tutela dei propri diritti in ogni fase del processo.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché sollevava una questione, quella relativa al diniego della sospensione condizionale della pena, che non era stata inclusa nei motivi presentati alla Corte d’Appello. Non si possono introdurre motivi nuovi nel giudizio di legittimità.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘eccentrico al devoluto in appello’?
Significa che il motivo è estraneo all’insieme delle questioni che l’appellante ha specificamente sottoposto al giudizio della Corte d’Appello. Il giudice di secondo grado può decidere solo sui punti della sentenza precedente che sono stati oggetto di impugnazione.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la parte che ha proposto il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10816 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10816 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 05/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CIVITELLA IN VAL DI CHIANA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché contrasta il diniego della sospensio condizionale in termini eccentrici al devoluto in appello ( che non conteneva motivi sul punto allo stesso tenore della sentenza gravata che in linea con i motivi di appello non affronta il ( si che la frase riportata dal ricorso va ascritta alla decisione di primo grado, come dett impugnata in parte qua con il gravame di merito);
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna COGNOME ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 5 febbraio 2024.