Ricorso Inammissibile: Quando i Motivi Nuovi Bloccano l’Appello in Cassazione
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sulla strategia processuale e sui limiti dell’appello in sede di legittimità. La Corte ha dichiarato un ricorso inammissibile perché il ricorrente ha tentato di introdurre argomenti mai discussi nei precedenti gradi di giudizio, violando un principio cardine del nostro ordinamento. Analizziamo insieme i dettagli di questa decisione per capire le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una condanna confermata dalla Corte d’Appello, ha presentato ricorso per Cassazione. I motivi dell’impugnazione erano essenzialmente due. Il primo riguardava la presunta tardività della querela, un argomento già esaminato e respinto dai giudici di merito. Il secondo, invece, sollevava una questione procedurale completamente nuova, mai sottoposta all’attenzione della Corte d’Appello.
La Decisione della Corte di Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha rigettato l’intero ricorso, dichiarandolo inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate, ma si è fermata a un livello preliminare, quello dei requisiti di ammissibilità. La Corte ha stabilito che nessuno dei motivi presentati poteva superare il vaglio di procedibilità, sebbene per ragioni diverse.
Le Motivazioni della Scelta
Le motivazioni della Corte si articolano in due punti distinti, corrispondenti ai due motivi di ricorso.
Il Motivo Ritenuto Manifestamente Infondato
Per quanto riguarda la questione sulla tempestività della querela, i giudici di legittimità hanno osservato che la Corte d’Appello aveva affrontato il punto in modo corretto e in linea con l’orientamento consolidato della giurisprudenza. La doglianza è stata quindi liquidata come “manifestamente infondata”, in quanto non presentava elementi di novità o criticità tali da giustificare un riesame.
Il “Novum” e la Violazione della Catena Devolutiva
Il cuore della decisione risiede nel secondo motivo, definito un “novum”. Nel processo penale, vige il principio della “catena devolutiva”, sancito dagli articoli 606 e 609 del codice di procedura penale. Questo principio stabilisce che in appello e, a maggior ragione, in Cassazione, si possono discutere solo le questioni già sollevate e decise nei gradi precedenti. Introdurre un argomento per la prima volta in Cassazione è vietato.
La Corte ha spiegato che non si può accusare la sentenza di secondo grado di un difetto di motivazione su un punto che non le è mai stato sottoposto. Consentirlo significherebbe aggirare le regole processuali e i ruoli dei diversi gradi di giudizio. Poiché il secondo motivo non era stato parte dei motivi di gravame in appello, la sua presentazione in Cassazione ha reso quella parte del ricorso inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la strategia difensiva deve essere costruita e completata sin dal primo grado di giudizio. Ogni eccezione, ogni contestazione, ogni argomentazione deve essere tempestivamente presentata al giudice competente. Attendere l’ultimo grado di giudizio per sollevare nuove questioni è una tattica destinata al fallimento, che comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’addebito delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie con la condanna al pagamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Perché un ricorso per Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché uno dei motivi era manifestamente infondato, mentre l’altro era un ‘novum’, ovvero una questione giuridica sollevata per la prima volta in Cassazione e mai discussa nei precedenti gradi di giudizio.
Cosa significa che un motivo di ricorso è un ‘novum’?
Un ‘novum’ è un argomento o una questione giuridica che non è stata oggetto del dibattito processuale nelle fasi precedenti (primo grado e appello). Il sistema processuale vieta di introdurre tali novità in Cassazione per garantire l’ordine e la progressione logica del giudizio.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che il ricorso non venga esaminato nel merito. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, il cui importo è stabilito dalla Corte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33622 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33622 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
STURIALE NOME NOME a GIARRE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
rilevato che l’unico motivo, che formula due distinti profili attinenti alla procedibilità, è, da un lato, manifestamente infondato e, dall’altro, non consentito; osservato, in primo luogo, che la questione attinente alla tempestività della querela è stata affrontata correttamente dalla Corte di Appello, in linea con la decisione di primo grado e, soprattutto, con la linea interpretativa tracciata dalla giurisprudenza di legittimità, puntualmente citatek ed efficacemente applicatelnella pronuncia impugnata, cui è sufficiente in questa sede fare riferimento;
considerato, in relazione all’ulteriore profilo (attivazione procedura ex art. 148 cod. ass.), che il tema costituisce un novum non consentito in questa sede; la mancata formulazione del tema nella fase processuale anteriore 7 lo rende inammissibile innanzi alla Corte di Cassazione, per violazione della catena devolutiva: trova infatti applicazione la regola del combiNOME disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen., ad evitare che possa essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012 , COGNOME, Rv. 256631);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 12 settembre 2025.