Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Nuovi
Nel processo penale, la strategia difensiva e la formulazione dei motivi di appello sono cruciali. Un errore procedurale può compromettere l’intero percorso giudiziario, portando a una declaratoria di ricorso inammissibile. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: i motivi di ricorso non possono essere presentati per la prima volta in sede di legittimità. Questo caso offre uno spunto prezioso per comprendere i limiti dell’impugnazione e l’importanza di una difesa attenta sin dal primo grado.
Il Caso in Esame
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Quest’ultima, decidendo in sede di rinvio, aveva già rideterminato la pena per un reato, dichiarando nel contempo estinto per prescrizione un altro capo d’imputazione. L’imputato, non soddisfatto della quantificazione della pena residua (un anno e quattro mesi di reclusione), ha proposto ricorso in Cassazione basandosi su due argomentazioni principali:
1. Un’errata quantificazione della pena, ritenuta non congrua.
2. La mancata applicazione dell’art. 131-bis del codice penale, relativo alla non punibilità per particolare tenuità del fatto.
L’analisi della Corte sul ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato entrambi i motivi, giungendo a una conclusione netta di inammissibilità per ragioni distinte ma ugualmente dirimenti. Questa decisione evidenzia il rigore con cui vengono valutati i requisiti formali e sostanziali di un ricorso.
La Genericità del Primo Motivo
Per quanto riguarda la contestazione sulla quantificazione della pena, i giudici hanno qualificato il motivo come ‘generico’. La Corte d’Appello, infatti, aveva fornito una motivazione puntuale e dettagliata per la sua decisione, basandosi sui criteri stabiliti dall’art. 133 del codice penale (gravità del reato, capacità a delinquere del colpevole). Il ricorrente non ha contestato specificamente tale motivazione, limitandosi a una critica generica che non è sufficiente a incrinare la logicità della decisione impugnata. Un motivo di ricorso, per essere accolto, deve attaccare in modo specifico le fondamenta argomentative della sentenza precedente.
La Novità del Secondo Motivo
Il punto cruciale della decisione riguarda il secondo motivo. La richiesta di applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) era stata avanzata per la prima volta in sede di Cassazione. Questo costituisce un errore procedurale insuperabile. Il giudizio di legittimità, infatti, non è una terza istanza di merito dove si possono riesaminare i fatti o introdurre nuove questioni. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione delle sentenze di grado inferiore. Introdurre un ‘motivo nuovo’ viola questo principio, rendendo il ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha motivato la sua decisione richiamando i principi consolidati sulla struttura del processo penale e sui limiti del giudizio di Cassazione. Il ruolo della Suprema Corte non è quello di un terzo giudice di merito, ma di un organo di controllo sulla legittimità delle decisioni. L’inammissibilità è la sanzione processuale prevista per i ricorsi che non rispettano le regole del gioco, come la presentazione di motivi non sollevati nei gradi precedenti. La Corte ha quindi affermato che, essendo il secondo motivo dedotto per la prima volta in quella sede, non poteva essere esaminato. Di conseguenza, l’intero ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Conclusioni
La pronuncia in esame è un monito sull’importanza della strategia processuale. Ogni richiesta, eccezione o motivo di impugnazione deve essere tempestivamente formulato nelle sedi di merito appropriate. Affidarsi alla Corte di Cassazione per ‘correggere il tiro’ o introdurre argomenti nuovi è una strategia destinata al fallimento. La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo la conferma della condanna, ma anche l’imposizione di ulteriori oneri economici per il ricorrente, come il pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata quantificata in tremila euro.
È possibile presentare un nuovo motivo di ricorso per la prima volta in Corte di Cassazione?
No, la Corte ha stabilito che un motivo di ricorso dedotto per la prima volta in sede di Cassazione è inammissibile, in quanto non è possibile introdurre nuove questioni nel giudizio di legittimità.
Cosa succede se un motivo di ricorso è considerato ‘generico’?
Se un motivo di ricorso è ritenuto generico, come in questo caso riguardo la quantificazione della pena, viene rigettato perché non contesta in modo specifico e puntuale la motivazione della corte inferiore, risultando così inefficace.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna definitiva del ricorrente, che deve inoltre pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come stabilito dalla Corte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34015 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34015 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata (decidendo in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, previa riqualificazione del fatto di cui al capo B) sub art. 393 cod. pen., dichiara non doversi procedere in ordine al predetto reato perché estinto per intervenuta prescrizione e ridetermina la pena per il reato di cui al capo A) in anni uno e mesi quattro di reclusione);
esaminati i motivi di ricorso.
OSSERVA
Il primo motivo, avente ad oggetto la quantificazione della pena, è generico a fronte della puntuale motivazione della Corte di appello che ha effettuato una valutazione di congruità della stessa ai sensi dell’art. 133 cod. pen. (pag. 3).
Il secondo motivo, avente ad oggetto la mancata applicazione dell’art. 131 bis cod. pen., è stato dedotto per la prima volta in questa Sede ed è, conseguentemente, inammissibile.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i / 20 giugno 2025 P Il Consiglie e estensore GLYPH Il Pr dente