Ricorso Inammissibile: L’Importanza di Sollevare Tutti i Motivi in Appello
L’esito di un processo penale può dipendere da dettagli procedurali tanto quanto dal merito delle questioni. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha messo in luce una regola fondamentale del processo di impugnazione, dichiarando un ricorso inammissibile a causa dell’introduzione di motivi nuovi. Questa decisione sottolinea l’importanza cruciale di formulare un atto di appello completo e onnicomprensivo, poiché le omissioni possono precludere definitivamente la possibilità di far valere le proprie ragioni in futuro.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una condanna confermata dalla Corte d’Appello, decideva di presentare ricorso per Cassazione. Le sue doglianze si concentravano essenzialmente su due aspetti: la presunta eccessiva severità della pena inflitta e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Tuttavia, come vedremo, la strategia difensiva si è scontrata con un ostacolo procedurale insormontabile.
La Decisione della Corte: Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha analizzato distintamente i motivi del ricorso, giungendo a una conclusione netta: l’inammissibilità. La decisione si fonda su principi cardine della procedura penale, in particolare sull’effetto devolutivo dell’appello e sulla formazione progressiva del giudicato.
La Congruità della Pena: Un Motivo Manifestamente Infondato
Per quanto riguarda la contestazione sulla severità della sanzione, i giudici di legittimità hanno ritenuto il motivo manifestamente infondato. La Corte ha osservato che la Corte d’Appello aveva già affrontato e risolto in modo logico e coerente la questione della congruità della pena. In sede di Cassazione, non è possibile una nuova valutazione del merito, ma solo un controllo sulla logicità della motivazione, che in questo caso è stata giudicata esente da vizi.
Le Attenuanti Generiche e l’Interruzione della Catena Devolutiva
Il punto cruciale della decisione riguarda la doglianza sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte ha rilevato che questa specifica questione non era stata sollevata nell’atto di appello. Tale omissione ha comportato l’interruzione della cosiddetta “catena devolutiva”. Di conseguenza, la statuizione del giudice di primo grado su quel punto era già passata in giudicato, ovvero era diventata definitiva e non più contestabile.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione dell’ordinanza si radica in un principio consolidato: nel giudizio di legittimità, non possono essere proposti motivi che non siano stati devoluti al giudice d’appello. Quando una parte decide di impugnare una sentenza di primo grado, ha l’onere di indicare specificamente tutti i punti della decisione che intende contestare. I punti non contestati si cristallizzano, acquisendo l’autorità di cosa giudicata.
La Cassazione ha richiamato precedenti giurisprudenziali conformi (tra cui le sentenze n. 4712 del 1982 e n. 2343 del 2019), ribadendo che l’appello delimita l’ambito del giudizio successivo. Introdurre un argomento per la prima volta in Cassazione significa tentare di superare questo limite, rendendo il ricorso inammissibile su quel punto. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia offre una lezione fondamentale per la pratica legale: la redazione dell’atto di appello è un momento strategico decisivo. È essenziale condurre un’analisi approfondita della sentenza di primo grado e sollevare in modo specifico ed esaustivo tutte le possibili censure. Qualsiasi argomento tralasciato in quella fase non potrà, di regola, essere recuperato nel successivo ricorso per Cassazione. La decisione evidenzia come il rispetto delle regole procedurali sia un presupposto indispensabile per poter discutere il merito delle proprie ragioni davanti al giudice dell’impugnazione.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se introduce motivi di doglianza, come la richiesta di attenuanti generiche, che non erano stati presentati nel precedente atto di appello. Questo interrompe la ‘catena devolutiva’ del processo.
Cosa significa che un punto della sentenza passa in ‘giudicato’?
Significa che una specifica statuizione della sentenza di primo grado diventa definitiva e non più contestabile perché non è stata oggetto di uno specifico motivo di impugnazione nel giudizio di appello.
È possibile contestare la congruità della pena direttamente in Cassazione?
È possibile contestarla solo se la motivazione della corte d’appello su tale punto è palesemente illogica o contraddittoria. Se la motivazione è coerente, come nel caso di specie, il motivo viene considerato manifestamente infondato e non può essere riesaminato nel merito dalla Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45444 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45444 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BOLOGNA il 10/03/1961
avverso la sentenza del 20/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOMECOGNOME
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso -che si rivolge al rigore del trattamento sanzionatorionon è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità nell’affrontare il tema della congruità della pena, oss l’unico tema introdotto con l’atto di appello, compiutamente ed esaustivamente affrontato e risolti dai giudici di merito;
considerato il ricorrente sembra sollevare doglianze circa il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ma, a tale proposito ) la questione -oltre che sollevata in maniera apodittica ed eminentemente generica- non risulta sollevata in sede di appello, con conseguente interruzione della catena devolutiva. A fronte di tale evenienza, va ribadito che «nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudi primo grado che non siano state devolute al giudice d’appello, con specifico motivo d’impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato (Massime Conformi n. 4712 del 1982, Rv. 153578; n. 2654 del 1983 Rv. 163291)», (Sez. 3, Sentenza n. 2343 del 28/09/2018 Ud., dep. 18/01/2019, COGNOME, Rv. 274346).
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2024.