Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1374 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1374 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 21/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (CODICE_FISCALE nato il 23/12/1990
avverso la sentenza del 23/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Motivi della decisione
NOME COGNOME COGNOME ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo vizio motivazionale in relazione alla qualificazione giuridic del fatto e alla negata concessione della circostanza attenuante ex art. 62, n. 4, cod. pen.
I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità; ne deriva c il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità.
I giudici del gravame del merito, infatti, hanno dato conto degli elementi di prova in ordi alla responsabilità del prevenuto, rilevando la piena consumazione del reato ed il grave pregiudizio per il derubato. Peraltro, le censure sollevate in ordine alla qualificazione giuri del fatto e all’invocata attenuante non erano state proposte in sede di appello e sono, pertanto inammissibili in questa sede.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 21 novembre 2024
Il Cons
re estensore Il Presidente