Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30150 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30150 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASERTA il 14/12/1961
avverso la sentenza del 16/07/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
letti i motivi del ricorso;
considerato che, con il primo motivo, di ordine processuale, NOME COGNOME si duole del fatto che egli, al tempo della celebrazione del giudizio di appello, era
ristretto per altra causa, sicché, non essendo stato egli tradotto all’udienza, si verserebbe in una tipica ipotesi di legittimo impedimento
a
comparire, tale da determinare la nullità dell’attività processuale svolta in sua assenza e della
sentenza emessa all’esito del giudizio di secondo grado;
che la doglianza è, tuttavia, manifestamente infondata, giacché il giudizio di appello – a dispetto dell’impreciso riferimento, nella parte espositiva della
sentenza impugnata, alla discussione – risulta essersi svolto in forma cartolare, ai sensi dell’art.
23-bis di. 28 ottobre 2020, n. 137, sicché, correttamente,
l’appellante non è stato tradotto all’udienza;
che la residua doglianza dell’imputato, attinente al riconoscimento della continuazione tra il reato qui oggetto di addebito e quelli accertati con sentenza
del 14 aprile 2023, divenuta irrevocabile il 30 novembre 2023, attiene a questione non sollevata con i motivi di appello e, quindi, non proponibile con il ricorso per cassazione (ma, eventualmente, in sede esecutiva ed ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen.);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08/05/2025.