Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29283 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29283 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/06/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a FERRARA il 28/03/1986 COGNOME NOME nato a FERRARA il 01/07/1987
avverso la sentenza del 10/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, che ha confermato la sentenza del
Tribunale di Ferrara con la quale i due imputati erano stati riconosciuti colpevoli del delitto di furto;
rilevato che con il primo motivo i ricorsi si dolgono del mancato proscioglimento degli imputati per la particolare tenuità del fatto;
ritenuto che esso sia manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in contrasto con il dato normativo e con la costante giurisprudenza di
legittimità, attesa la ritenuta gravità dell’offesa cagionata e il non tenue valore dei beni sottratti, elementi che non consentono l’applicazione dell’invocata causa di non
punibilità, la quale richiede l’esiguità del pregiudizio cagionato;
rilevato che con il secondo motivo i ricorsi lamentano l’erronea applicazione della circostanza aggravante della destrezza;
ritenuto che esso sia inammissibile in quanto inedito essendo relativo a violazioni di legge deducibili ma non dedotte nel corso del giudizio di merito;
ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 giugno 2025
Il Consigliere estensore