Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28961 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28961 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a GRAVINA DI PUGLIA il 17/04/1960
avverso la sentenza del 25/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, che ha confermato la sentenza del giudice di primo grado, con la
quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 489 e 494
cod. pen.;
Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale in ordine al mancato
riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131
bis cod. pen., non è
consentito dalla legge in sede di legittimità, perché volto a riprodurre dei profili di censura già adeguatamente vagliati dalla Corte di merito; in ogni caso, il motivo
appare del tutto aspecifico, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma
1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto non indica adeguatamente gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di
individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Rilevato, inoltre, che il ricorrente si lamenta della mancata concessione della sospensione condizionale della pena ex art. 163 cod. pen. e che la suddetta doglianza è inedita, posto che sul punto non vi era né motivo di appello né richiesta nelle conclusioni in appello (le quali non venivano presentate dal difensore dell'imputato);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 25 giugno 2025
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Il consigliere estensore
Il Presidente