Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18224 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18224 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a RAGUSA il 02/08/1975
avverso la sentenza del 27/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che, con il primo motivo, il difensore di NOME COGNOME deduce
l’inosservanza degli artt. 385, 131-bis e 54 cod. pen., in quanto l’imputata si sarebbe allontanata nei giorni contestati dal domicilio ove era ristretta agli
arresti domiciliari non dolosamente, ma per gravi ragioni di salute e che, comunque, la violazione sarebbe connotata dalla particolare tenuità;
Rilevato che il motivo è inammissibile, in quanto si risolve nella
reiterazione di censure motivatamente disattese dalla Corte di appello a pag. 3
della sentenza impugnata, rilevando l’assenza della prova di ricoveri ospedalieri urgenti nei giorni delle accertate evasioni e l’abitualità delle condotte di reato,
ostativa all’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen.;
Considerato che è parimenti inammissibile il secondo motivo di ricorso ai
sensi dell’art. 606, ultimo comma, cod. proc. pen., relativo alla mancanza di motivazione della recidiva, in quanto questa violazione di legge non è stata
dedotta con i motivi di appello, ma, per la prima volta, solo con il ricorso per cassazione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 febbraio 2025.