Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19007 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data Udienza: 09/05/2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19007 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Composta da
Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
NOME COGNOME
ORDINANZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME nato a Napoli il 14/01/1949, avverso la sentenza del 13/05/2024 della Corte d’appello di Napoli
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza del Tribunale di Nola del 06/06/2018, che aveva condannato COGNOME NOME in ordine al delitto di cui all’articolo 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 1.400,00 di multa.
Avverso tale sentenza l’imputato ha presentato ricorso per cassazione, lamentando, con un primo e unico motivo, violazione di legge laddove la sentenza non ha prosciolto l’imputato ai sensi dell’articolo 129 cod., proc. pen..
Il ricorso Ł inammissibile.
La Corte di appello a pagina 2 ricostruisce i fatti alla luce dei servizi di osservazione, controllo e sequestro eseguiti dai CC. Di Pomigliano D’Arco e degli esiti del ‘narcotest’.
Il ricorso non si confronta affatto con il provvedimento impugnato, limitandosi ad una contestazione assolutamente generica e apodittica, sprovvista dei benchØ minimi requisiti di specificità imposti dall’articolo 581 cod. proc. pen..
Inoltre, la richiesta di proscioglimento non era contenuta nei motivi di appello, come riepilogati dal provvedimento impugnato (limitandosi gli stessi a censurare il trattamento sanzionatorio), con
R.G.N. 42076/2024
conseguente tardività (sull’obbligo di contestare a pena di inammissibilità tale riepilogo ove non conforme ai motivi di appello vedi, ex multis, Sez. 3, n. 11830 del 13/03/2024, COGNOME n.m.; Sez. 3, n. 8657 del 15/02/2024, Immobile, n.m.; Sez. 3, n. 33415 del 19/05/2023, COGNOME n.m.; Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, COGNOME, Rv. 270627 – 01; Sez. 2, n. 9028/2014 del 05/11/2013, COGNOME, Rv. 259066).
Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonchØ quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 09/05/2025.
Il Presidente NOME COGNOME