Ricorso Inammissibile: Quando i Motivi d’Appello non Superano il Vaglio della Cassazione
L’esito di un processo non si decide solo nel merito, ma anche attraverso il rigoroso rispetto delle regole procedurali. Un esempio lampante è il caso del ricorso inammissibile, una pronuncia che impedisce alla Corte di Cassazione di entrare nel vivo della questione. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un’occasione preziosa per analizzare i requisiti di ammissibilità di un ricorso, sottolineando gli errori da evitare per non veder naufragare le proprie ragioni in tecnicismi procedurali.
I Fatti del Caso: Un Appello Respinto
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di una città del centro Italia. L’imputato, condannato nei gradi precedenti, aveva affidato le sue speranze di riforma della decisione a tre distinti motivi di ricorso, portati all’attenzione della Suprema Corte di Cassazione.
L’obiettivo del ricorrente era quello di contestare la valutazione dei giudici di merito su diversi aspetti, tra cui la sua ritenuta pericolosità sociale, la sussistenza di determinate circostanze e la congruità della pena inflitta. Tuttavia, come vedremo, la formulazione di tali motivi non ha superato il filtro di ammissibilità della Corte.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con la sua ordinanza, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso nel suo complesso inammissibile. Questa decisione ha comportato non solo la conferma definitiva della sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello, ma anche un’ulteriore conseguenza negativa per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Analisi dei Motivi di Ricorso Inammissibile
La Corte ha esaminato singolarmente i tre motivi, bocciandoli tutti per diverse ragioni procedurali. L’analisi delle motivazioni è fondamentale per comprendere le ragioni dietro la dichiarazione di ricorso inammissibile.
Motivo Generico: La Mera Ripetizione degli Argomenti
Il primo motivo è stato giudicato ‘generico’. La Corte ha osservato che il difensore si era limitato a riproporre le stesse censure già avanzate in appello, senza però confrontarsi criticamente con le argomentazioni specifiche contenute nella sentenza impugnata. Il giudice di primo grado aveva motivato puntualmente sul perché la reiterazione di condotte illecite fosse sintomo di una persistente pericolosità. Il ricorrente, invece di contestare questo specifico ragionamento, ha semplicemente reiterato la sua posizione, un approccio che la Cassazione ritiene inefficace e, appunto, generico.
Motivi Nuovi: Le Questioni non Sollevate in Appello
Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati inammissibili per una ragione ancora più netta: non erano stati dedotti nel precedente atto di appello. Il secondo motivo introduceva una questione completamente nuova. Il terzo, pur lamentando la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, si scontrava con il fatto che nell’atto di appello ci si era lamentati esclusivamente dell’eccessività della pena, senza formulare una specifica richiesta sulle attenuanti. Questo principio, noto come ‘divieto dei motivi nuovi’, impedisce di presentare per la prima volta in Cassazione questioni che dovevano essere sottoposte all’analisi del giudice d’appello.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine del nostro sistema processuale: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riesaminare i fatti. È un giudizio di legittimità, volto a verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Per questo motivo, i motivi di ricorso devono essere specifici, pertinenti e non possono introdurre questioni nuove. La decisione evidenzia l’importanza cruciale di una strategia difensiva attenta e precisa fin dai primi gradi di giudizio. Omettere un argomento in appello significa, nella maggior parte dei casi, perdere per sempre la possibilità di farlo valere davanti alla Suprema Corte, con conseguenze definitive sull’esito del processo.
Perché un motivo di ricorso può essere considerato ‘generico’?
Un motivo è ritenuto generico quando non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, ma si limita a reiterare le stesse argomentazioni già presentate nel precedente grado di giudizio, senza contestare puntualmente le ragioni del giudice.
Cosa succede se si presenta in Cassazione un motivo non sollevato in appello?
Un motivo sollevato per la prima volta in Cassazione, che non era stato dedotto nell’atto di appello, è dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione non può esaminare questioni nuove che dovevano essere sottoposte al giudice d’appello.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito dalla Corte nella sua ordinanza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3939 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3939 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 20/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a FOGGIA il 31/12/1981
avverso la sentenza del 18/12/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
visti gli atti, la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso.
Il primo motivo è generico perché, a fronte della puntuale motivazione del Giudice di primo grado – circa il fatto che la reiterazione di condotte illecite ascritte all’imputato era sintomatica di persistente pericolosità e, quindi, influenzata dalle pregresse condanne -, il difensore non si confronta con la sentenza e reitera lo stesso motivo di appello.
Il secondo motivo è inammissibile perché non dedotto in appello.
Il terzo motivo relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile perché non dedotto nell’atto di appello, ove si faceva esclusivo riferimento alla eccessività della pena.
Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/09/2024