Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta
L’ordinanza della Corte di Cassazione che analizziamo oggi offre uno spunto fondamentale sulla corretta formulazione dei ricorsi e sui limiti del giudizio di legittimità. Spesso si crede di poter portare qualsiasi doglianza davanti alla Suprema Corte, ma la realtà processuale è molto più stringente. Il caso in esame dimostra come un ricorso inammissibile sia la conseguenza quasi certa di una strategia difensiva che non rispetta le regole procedurali, in particolare quella che vieta di riproporre le stesse questioni già decise o di introdurre argomenti nuovi.
Il Contesto del Ricorso
La vicenda processuale ha origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bari. Il ricorrente, attraverso il suo difensore, ha tentato di portare all’attenzione della Corte di Cassazione una serie di questioni di fatto e di diritto, sperando in una riforma della decisione di secondo grado.
Tuttavia, l’esito non è stato quello sperato. La Suprema Corte ha esaminato il ricorso e lo ha rapidamente archiviato come inammissibile, confermando la solidità della sentenza impugnata e sanzionando il ricorrente per aver adito la Corte senza validi presupposti.
Analisi dei Motivi di un Ricorso Inammissibile
La decisione della Cassazione si fonda su due pilastri procedurali ben consolidati. Comprendere questi punti è cruciale per chiunque si approcci al processo penale.
Reiterazione dei Motivi Già Trattati
Il primo motivo di inammissibilità risiede nel fatto che il ricorso si limitava a riproporre le stesse questioni di fatto e di diritto già adeguatamente esaminate e decise dalla Corte d’Appello. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, dove si possono rivalutare le prove. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Se una sentenza è ben motivata, senza “manifeste illogicità”, la semplice riproposizione delle stesse argomentazioni non può portare al suo annullamento.
La Questione della Recidiva: Un Motivo Nuovo e Inammissibile
Il secondo e decisivo punto riguarda la questione della recidiva. Il ricorrente ha tentato di contestare l’applicazione di questa aggravante davanti alla Cassazione. Tuttavia, la Corte ha rilevato che tale questione non era mai stata sollevata nei motivi di appello. Il processo penale è scandito da fasi e preclusioni: ciò che non viene contestato in appello non può, di regola, essere introdotto per la prima volta in Cassazione. Questo principio serve a garantire l’ordine processuale e ad evitare che il giudizio di legittimità si trasformi in un’ulteriore sede per discutere il merito della causa.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte, con una motivazione sintetica ma incisiva, ha spiegato che il ricorso doveva essere dichiarato ricorso inammissibile. I giudici hanno ritenuto che la sentenza della Corte d’Appello avesse trattato adeguatamente le questioni sollevate, con un percorso argomentativo esente da palesi illogicità e in linea con i principi giurisprudenziali. Pertanto, la riproposizione di tali argomenti in sede di legittimità si è rivelata un’operazione sterile.
Inoltre, è stato sottolineato con forza come la questione della recidiva fosse improponibile, proprio perché non era stata oggetto dei motivi di appello. Questa omissione ha precluso al ricorrente la possibilità di far valere le proprie ragioni su quel punto specifico davanti alla Suprema Corte.
Le Conclusioni
La decisione si conclude con una dichiarazione di inammissibilità e una duplice condanna per il ricorrente: al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione non ha solo una funzione punitiva, ma serve anche a disincentivare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori, che sovraccaricano il sistema giudiziario.
L’implicazione pratica di questa ordinanza è chiara: la redazione di un ricorso per cassazione richiede un’attenta analisi della sentenza impugnata per individuare vizi specifici di legittimità (violazione di legge o vizio di motivazione), non una semplice riproposizione delle difese di merito. È essenziale, inoltre, che tutti i motivi di doglianza siano stati tempestivamente sollevati nel grado di appello per poter essere, eventualmente, discussi in Cassazione.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Risposta: Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché reiterava questioni già trattate e respinte dalla Corte d’Appello con motivazioni logiche e corrette, e perché sollevava per la prima volta una questione (la recidiva) che non era stata oggetto dei motivi di appello.
È possibile presentare motivi nuovi davanti alla Corte di Cassazione?
Risposta: No, in base a quanto emerge dalla decisione, non è possibile proporre in Cassazione motivi che non siano stati precedentemente sottoposti al giudice dell’appello, come nel caso della questione sulla recidiva.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
Risposta: Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3095 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3095 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/01/2025 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVAZIONE
Ritenuto che il ricorso presentato dal difensore di NOME reitera questioni in fatto e diritto già adeguatamente trattate nella sentenza impugnata con motivazione esente da manifeste illogicità e con corretta applicazione dei principi enucleati dalla giurisprudenza della Corte di cassazione;
ritenuto, in particolare, che, come rilevato nella sentenza impugnata la applicazione della recidiva non è stata oggetto di motivi di appello, sicché neanche in questa sede risulta riproponibile;
ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 2j 1/2025