Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude le Porte a Motivi Nuovi
La coerenza della strategia difensiva tra i vari gradi di giudizio è un pilastro del nostro sistema processuale. Un’ordinanza della Corte di Cassazione ha recentemente ribadito questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile perché l’imputato ha tentato di introdurre, solo nel giudizio di legittimità, motivi di doglianza mai sollevati in appello. Questo caso offre uno spunto fondamentale per comprendere i rigidi paletti procedurali che regolano l’accesso alla Suprema Corte.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per il reato previsto dall’art. 391-ter del codice penale. L’imputato, dopo la condanna in primo grado, aveva presentato appello chiedendo esclusivamente una revisione più favorevole della pena e il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte d’Appello di Napoli, tuttavia, confermava la decisione precedente. A questo punto, l’imputato decideva di rivolgersi alla Corte di Cassazione, ma cambiando completamente strategia: anziché insistere sulla pena, chiedeva l’applicazione dell’art. 129 del codice di procedura penale, ossia una sentenza di proscioglimento per insussistenza del fatto, lamentando un presunto vizio di motivazione della sentenza d’appello.
Il Principio del Divieto di Motivi Nuovi e il Ricorso Inammissibile
Il cuore della decisione della Cassazione risiede nel divieto di introdurre motivi nuovi nel giudizio di legittimità. La Corte ha osservato come l’atto di appello fosse circoscritto a una richiesta di rideterminazione della pena. Di conseguenza, la successiva richiesta di assoluzione nel merito, presentata per la prima volta in Cassazione, costituisce un motivo non consentito, che snatura la funzione stessa del giudizio di legittimità, il quale non è una terza istanza di merito ma un controllo sulla corretta applicazione della legge.
La Critica alla Motivazione “per Relationem”: Perché è Inammissibile?
Un altro punto sollevato dal ricorrente riguardava la motivazione della sentenza d’appello, accusata di essere un mero richiamo (“per relationem”) a quella del Tribunale. Anche su questo fronte, la Cassazione ha ritenuto il motivo del tutto generico e, pertanto, inammissibile. La giurisprudenza consolidata, richiamata anche nell’ordinanza (Cass. Pen. n. 37352/2019), stabilisce che per contestare validamente una motivazione “per relationem”, non basta una critica astratta. È necessario, invece, indicare con precisione quali punti specifici dell’atto di appello non sarebbero stati presi in considerazione e valutati dalla Corte territoriale. In assenza di tale specificità, la doglianza si risolve in un’affermazione generica e priva di fondamento, rendendo il ricorso inammissibile.
le motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile sulla base di due ragioni principali. In primo luogo, i motivi addotti nel ricorso erano estranei a quelli presentati in appello, dove la discussione era limitata alla quantificazione della pena. Il tentativo di trasformare un’impugnazione sulla pena in una sul merito del fatto è stato considerato una violazione procedurale. In secondo luogo, la critica alla motivazione “per relationem” è stata giudicata priva di concreti riferimenti e quindi generica, non riuscendo a individuare specifiche omissioni valutative da parte dei giudici d’appello.
le conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Decisione
L’ordinanza in esame è un chiaro monito sull’importanza di definire una strategia difensiva coerente e di mantenerla nei diversi gradi di giudizio. La decisione sottolinea che il ricorso per cassazione deve essere fondato su motivi specifici e non può diventare un’occasione per sollevare questioni mai dibattute in precedenza. La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata quantificata in 3.000 euro.
È possibile presentare in Cassazione motivi di ricorso diversi da quelli proposti in appello?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che i motivi di ricorso devono essere coerenti con quelli presentati nei gradi di giudizio precedenti. L’introduzione di argomenti completamente nuovi, come la richiesta di assoluzione per insussistenza del fatto a fronte di un appello limitato alla pena, rende il ricorso inammissibile.
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se critica la motivazione “per relationem” della Corte d’Appello?
Sì, se la critica è generica. Il ricorso è inammissibile se si limita a denunciare che la sentenza d’appello ha motivato “per relationem” (cioè richiamando la decisione di primo grado), senza indicare specificamente quali punti dell’atto di appello non sono stati valutati dalla corte.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35622 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35622 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di NOME COGNOME;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso la condanna per il reato di cui all’art. 391-ter cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità.
Invero, a fronte dell’atto di appello, in cui si invocava esclusivamente la rideterminazione della pena in senso più favorevole rispetto a quanto inflitto in primo grado e il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, il ricorrente chiede a questa Corte l’applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen. per l’insussistenza della prova convincente del fatto di reato, derivante dall’asserito vizio di motivazione consistente nel mero richiamo da parte della Corte di appello della decisione del Tribunale. Trattasi di deduzione del tutto generica e priva di concreti riferimenti alla motivazione concretamente adottata dalla sentenza impugnata. Al riguardo, questa Corte ha già precisato che è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduca l’illegittimità della sentenza d’appello solo perché motivata “per relationem” alla decisione di primo grado, senza indicare i punti dell’atto di appello non valutati dalla decisione impugnata (Sez. n. 37352 del 12/03/2019, Marano, Rv. 277161 – 01).
Considerato che all’inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 09/09/2024