Ricorso inammissibile: Quando i Motivi sono Nuovi o Manca l’Interesse
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre importanti chiarimenti sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi, delineando con precisione i confini entro cui un imputato può contestare una sentenza. Comprendere perché un ricorso inammissibile viene dichiarato tale è fondamentale per orientarsi nelle complesse dinamiche della procedura penale. Il caso analizza due profili cruciali: la novità dei motivi di ricorso e la carenza di interesse ad agire.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una condanna della Corte d’Appello, ha proposto ricorso per Cassazione basando le sue doglianze su tre motivi principali. I primi due motivi riguardavano una presunta revoca tacita della querela e della costituzione di parte civile. Il terzo motivo, invece, contestava la mancata applicazione dell’articolo 131-bis del codice penale, relativo alla non punibilità per particolare tenuità del fatto.
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi e li ha ritenuti tutti inammissibili, confermando la decisione impugnata e condannando il ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
Analisi del Ricorso Inammissibile
La decisione della Corte si fonda su principi consolidati della procedura penale. Esaminiamo nel dettaglio perché ogni motivo è stato respinto.
La Proposizione di Motivi Nuovi in Cassazione
I primi due motivi del ricorso, relativi alla revoca della querela e della costituzione di parte civile, sono stati dichiarati inammissibili perché non erano stati presentati nel precedente atto di appello. L’appello si era infatti concentrato su altre questioni, come l’insussistenza del reato, l’inattendibilità dei testimoni e la legittimazione della parte querelante.
La Cassazione ribadisce un principio cardine: il ricorso per Cassazione non può diventare una sede per introdurre argomentazioni o contestazioni che dovevano e potevano essere sollevate nei gradi di merito. L’effetto devolutivo dell’appello limita il giudizio del giudice superiore alle sole questioni specificamente indicate nell’atto di impugnazione. Introdurre motivi nuovi in Cassazione viola questa regola, rendendo il ricorso inammissibile.
La Carenza d’Interesse e la Prescrizione
Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per un’altra ragione fondamentale: la carenza d’interesse. Il ricorrente chiedeva l’assoluzione per la particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131-bis c.p. Tuttavia, il reato era già stato dichiarato estinto per prescrizione.
La Corte, citando un proprio precedente, ha sottolineato che la prescrizione rappresenta una pronuncia più favorevole per l’imputato rispetto all’assoluzione per particolare tenuità del fatto. Quest’ultima, pur escludendo la punibilità, presuppone un accertamento della colpevolezza e viene iscritta nel casellario giudiziale. La prescrizione, invece, estingue il reato senza un tale accertamento. Di conseguenza, il ricorrente non aveva alcun interesse giuridicamente apprezzabile a ottenere una decisione che, di fatto, sarebbe stata per lui meno vantaggiosa.
Le Motivazioni della Corte
Le motivazioni della Suprema Corte sono lineari e didattiche. In primo luogo, viene riaffermato il divieto di dedurre per la prima volta in sede di legittimità questioni che non sono state oggetto dei motivi di appello. Questo principio garantisce l’ordine processuale e impedisce che il giudizio di Cassazione si trasformi in un terzo grado di merito. In secondo luogo, viene applicato il principio della carenza d’interesse, secondo cui un’impugnazione è ammissibile solo se può portare a un risultato pratico più favorevole per chi la propone. Poiché la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione è già la formula più vantaggiosa ottenibile nel caso di specie, la richiesta di una pronuncia ex art. 131-bis c.p. risulta priva di scopo e, quindi, inammissibile.
Le Conclusioni
L’ordinanza in commento consolida due pilastri della procedura penale. Insegna che la strategia difensiva deve essere completa fin dai primi gradi di giudizio, poiché le omissioni non possono essere sanate introducendo nuovi argomenti davanti alla Cassazione. Inoltre, evidenzia l’importanza di valutare realisticamente l’interesse a impugnare: un ricorso è inutile, e quindi inammissibile, se la situazione giuridica dell’imputato non può essere migliorata dalla decisione richiesta. La condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende serve da monito contro la proposizione di ricorsi palesemente infondati o strumentali.
Quando un motivo di ricorso in Cassazione è considerato inammissibile perché ‘nuovo’?
Un motivo di ricorso è considerato ‘nuovo’, e quindi inammissibile, quando solleva una questione giuridica o una contestazione sui fatti che non era stata specificamente inclusa nei motivi presentati con l’atto di appello nel precedente grado di giudizio.
Perché la richiesta di assoluzione per ‘particolare tenuità del fatto’ è stata respinta per carenza d’interesse?
La richiesta è stata respinta perché il reato era già stato dichiarato estinto per prescrizione. Secondo la Corte, la prescrizione è una formula di proscioglimento più favorevole per l’imputato rispetto all’assoluzione per particolare tenuità del fatto. Pertanto, il ricorrente non aveva un interesse giuridico a ottenere una decisione meno vantaggiosa.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende. In questo caso specifico, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4281 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4281 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a DOLO il 10/02/1956
avverso la sentenza del 11/09/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
(Piccolo)
Rilevato che tutti i motivi dedotti si rivelano improponibili in quanto:
– il primo (revoca tacita della querela ed omessa pronuncia di improcedibilità) ed il secondo (revoca tacita della costituzione di parte civile e omessa presentazione delle conclusioni), al di là della loro intrinseca infondatezza, in quanto non previamente dedotti con l’atto di appello, vertente sui temi dell’insussistenza dei fatti di reato, dell’inattendibilità delle deposizioni di imputati di reato commesso, del difetto di legittimazione di NOME COGNOME a proporre querela, della ricorrenza della scriminante dell’esercizio di un diritto e della mancata assoluzione per la speciale tenuità del fatto;
il terzo, riguardante la mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., perché carente d’interesse, essendo stato il reato dichiarato estinto per sopravvenuta prescrizione, pronuncia più favorevole rispetto a quella invocata (Sez. 1, n. 43700 del 28/09/2021, Glorioso, Rv. 282214).
Del tutto ininfluente ai fini del decidere si rivela, pertanto, il contenuto dell memoria del 13/06/2024, con cui il difensore insiste per il loro accoglimento.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma, 13 dicembre 2024