Ricorso Inammissibile: Quando Ripetere gli Stessi Motivi Porta alla Condanna
Presentare un ricorso alla Suprema Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento e richiede requisiti di forma e sostanza molto stringenti. Una recente ordinanza della Corte ci offre un chiaro esempio di come la mancata osservanza di tali requisiti possa portare a una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguente condanna alle spese per il proponente. Questo caso evidenzia l’importanza di formulare motivi di ricorso che non siano una semplice ripetizione delle argomentazioni già esaminate e respinte nei gradi di merito precedenti.
I Fatti del Processo
Il caso in esame ha origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Napoli. L’imputato contestava la correttezza della motivazione che lo riteneva responsabile di un illecito, commesso in concorso con terzi non identificati, finalizzato al conseguimento di un profitto.
La difesa del ricorrente si basava su argomenti già ampiamente discussi e disattesi durante il processo d’appello. Invece di presentare una critica specifica e argomentata contro le ragioni della sentenza di secondo grado, il ricorso si è limitato a riproporre le medesime questioni, senza aggiungere nuovi elementi o profili di illegittimità.
L’Esito: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, esaminato il ricorso, lo ha dichiarato inammissibile. La ragione di tale decisione risiede proprio nella natura dei motivi presentati. I giudici hanno sottolineato che un ricorso per cassazione deve assolvere alla sua funzione tipica: quella di una critica argomentata contro la decisione impugnata. Non può risolversi in una ‘pedissequa reiterazione’ di argomenti già valutati.
Quando i motivi sono una mera riproposizione di quelli già respinti, la Corte li considera ‘non specifici ma soltanto apparenti’. In pratica, è come se il ricorso fosse vuoto, privo di quel contenuto critico che la legge richiede per poter essere esaminato nel merito. Di conseguenza, la Corte non entra nemmeno nel vivo della questione, ma si ferma a una valutazione preliminare che ne sancisce l’inammissibilità.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha fondato la sua decisione su principi procedurali consolidati. Ha ritenuto che la motivazione della Corte d’Appello fosse ‘congrua e priva di illogicità’, avendo correttamente valutato gli elementi a carico dell’imputato. L’istruttoria, secondo i giudici di merito, aveva pacificamente dimostrato la responsabilità del ricorrente.
Il ricorso, al contrario, non è riuscito a scalfire questa valutazione. Ripetendo argomenti già noti e disattesi, ha omesso di confrontarsi specificamente con le ragioni esposte nella sentenza d’appello. Questa mancanza di specificità ha reso il ricorso non idoneo a superare il vaglio di ammissibilità. La Corte ha quindi ribadito che il giudizio di cassazione non è una terza istanza di merito dove poter ridiscutere i fatti, ma un giudizio di legittimità che verifica la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche della Decisione
La declaratoria di inammissibilità ha avuto conseguenze economiche dirette per il ricorrente. Oltre a vedere definitivamente confermata la propria responsabilità, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a disincentivare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori. La decisione, pertanto, funge da monito: un ricorso in Cassazione deve essere preparato con estrema cura, focalizzandosi sui vizi di legittimità della sentenza impugnata e offrendo una critica puntuale e argomentata, pena l’inammissibilità e l’aggravio di spese.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una semplice e pedissequa reiterazione di quelli già dedotti e respinti nel giudizio d’appello, risultando quindi non specifici ma solo apparenti.
Qual è la funzione di un ricorso secondo la Corte?
Secondo la Corte, un ricorso deve assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di impugnazione, non limitarsi a ripetere le stesse argomentazioni.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40902 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40902 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ACERRA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME, ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
osservato che con motivazione congrua e priva di illogicità la Corte d’appello ha ritenuto che dall’istruttoria l’odierno ricorrente risulta pacificamente autore della fattispecie contestata posto che i dati evidenziati dalla difesa hanno natura neutra-congetturale rileverebbe pure il concorso previo concerto, con terzi non identificati, in quanto coevo del conseguimento dell’unitario profitto illecit perseguito e realizzato dall’imputato;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 1’8 ottobre 2024
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